Trust autodichiarato: imposte ipocatastali in misura fissa, no imposizione proporzionale (Cass. civ. Sez. V n. 17232 del 21.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di donazione, di registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo. Per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro e ipocatastale, è necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Nel trust di cui alla l. n. 364 del 1989, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, tale trasferimento non è riscontrabile né nell’atto istitutivo né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee, meramente strumentali e attuativi degli scopi di segregazione: esso si realizza soltanto nell’eventuale attribuzione finale al beneficiario. In mancanza di tale condizione l’atto è soggetto alla sola imposta fissa di registro, oltre alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Il Fatto

Il contribuente impugna un avviso di liquidazione relativo a imposta di donazione, ipotecaria e catastale, applicate in misura proporzionale in conseguenza della costituzione di un trust immobiliare autodichiarato. La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva confermato il rigetto in appello.

Propone quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, deducendo vizi di motivazione e violazione di norme di diritto sulla qualificazione dell’atto istitutivo e sulla misura delle imposte dovute. L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina con priorità il terzo e il quarto motivo, attinenti all’applicazione dell’imposta di donazione e delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale anziché fissa. Rileva che essi poggiano su una ragione più liquida, idonea a definire la controversia, con conseguente modifica dell’ordine delle questioni in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost.

Il Collegio richiama i principi già affermati dalla Corte, che condivide, secondo cui la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006 non integra autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale (cfr. Cass. n. 8082/2020, Cass. n. 19167/2019, Cass. n. 16699/2019, Cass. n. 21614/2016).

L’imposta è pertanto dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o della dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione e apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, poiché solo quest’ultima costituisce effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost. (cfr. Cass. n. 19167/2019).

Poiché il trasferimento dal disponente al trustee avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, non comportando l’attribuzione definitiva dei beni, la Corte afferma che l’atto è soggetto a tassazione in misura fissa per quanto attiene sia all’imposta di registro sia alle imposte ipotecaria e catastale (cfr. Cass. n. 2897/2020, Cass. n. 3075/2020, Cass. n. 10254/2020, Cass. n. 16699/2019, Cass. n. 975/2018, Cass. n. 21614/2016, Cass. n. 25478/2015).

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. Non richiedendosi ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384, comma 1, cod. proc. civ., con accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono compensate, essendosi l’orientamento giurisprudenziale consolidato dopo la proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

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