Il villaggio turistico è tassabile TARSU nella categoria alberghi-ristoranti (Cass. civ. Sez. 5 n. 15588 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARSU, e per omogeneità e continuità anche con riferimento a TARES e TARI, la previsione regolamentare che riconduce le aree adibite a villaggio turistico nella categoria tariffaria degli alberghi-ristoranti è legittima, trovando applicazione per categoria e non per analogia, ben potendo ricomprendere attività non espressamente classificate, ma comunque assimilabili a quelle tipizzate in relazione all’uso o alla destinazione degli spazi tassabili. La classificazione di cui all’art. 68, comma 2, d.lgs. n. 507/1993 non ha carattere tassativo, come emerge dall’inciso «in via di massima», e l’articolazione delle categorie e sottocategorie costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’ente locale, insindacabile in sede giudiziaria.
Il Fatto
La società contribuente, esercente un villaggio turistico, impugnava l’avviso di accertamento emesso dal Comune per l’omesso parziale versamento della TARSU relativa agli anni 2011 e 2012, nella misura di € 129.234,00. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, parzialmente riformando la sentenza di prime cure che aveva respinto il ricorso originario, riconosceva la riduzione del 10% per le attività stagionali ed escludeva dal tributo una superficie di mq. 2.000 corrispondente all’impianto di depurazione.
La società proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, deducendo la violazione degli artt. 62 e 66 del d.lgs. n. 507/1993. In particolare, la ricorrente contestava l’inquadramento del villaggio turistico nella categoria tariffaria degli “alberghi con ristoranti”, la mancata applicazione dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 introdotto dalla legge n. 130/2022 e la misura della riduzione tariffaria riconosciuta per l’attività stagionale. Il Comune di Ugento rimaneva intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente affrontato la questione relativa alla composizione del collegio giudicante, escludendo ogni ipotesi di incompatibilità del consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., atteso che tale proposta non rivela funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva (in termini, Sezioni Unite n. 9611/2024).
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa all’inquadramento tariffario, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’art. 68, comma 2, d.lgs. n. 507/1993 demanda al comune l’adozione di un regolamento contenente la classificazione degli immobili per gruppi omogenei, in base alla loro attitudine a produrre rifiuti. Le previsioni legislative, tuttavia, non assumono carattere tassativo, come dimostra l’inciso «in via di massima», lasciando ai Comuni il potere di discostarsene prevedendo ulteriori tipologie di utenze o diverse sottocategorie nell’ambito della medesima tipologia, quale, ad esempio, la distinzione tra alberghi con e senza ristorante.
La riconduzione del villaggio turistico nella categoria degli alberghi-ristoranti è stata giudicata coerente con la classificazione legislativa, che opera per genera comprendenti una varietà di species eterogenee accomunate da caratteristiche similari, quali la vocazione turistica, ricettiva o ricreativa. La Corte ha altresì precisato che la previsione regolamentare trova applicazione per categoria e non per analogia, ben potendo ricomprendere attività non espressamente classificate ma assimilabili a quelle tipizzate. Quanto alla distinzione tariffaria tra abitazioni ed esercizi alberghieri, essa è stata ritenuta espressione di discrezionalità tecnica insindacabile, essendo la maggiore capacità produttiva di rifiuti di una struttura alberghiera un dato di comune esperienza accertato dalla giurisprudenza di legittimità.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha richiamato il recente indirizzo (Cass. n. 3072/2025) secondo cui il novellato art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 possiede natura sostanziale e, pertanto, trova applicazione esclusivamente nei giudizi instaurati successivamente al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge n. 130/2022. In ogni caso, qualora la censura fosse riferita all’art. 2697 cod. civ., la Corte ha ribadito che, in materia di imposta sui rifiuti, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare di una riduzione della superficie tassabile o dell’esenzione, trattandosi di eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso che l’uso stagionale degli immobili possa integrare la causa di esclusione dell’obbligo tributario di cui all’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993, che richiede condizioni di obiettiva impossibilità di utilizzo dell’immobile, non individuabili nel mancato utilizzo legato alla volontà o alle esigenze soggettive dell’utente. La mancata utilizzazione della struttura per alcuni mesi dell’anno, essendo la licenza comunale di apertura stagionale, legittima soltanto la riduzione tariffaria del 10% prevista dal regolamento comunale per le utenze non domestiche adibite ad uso stagionale, non già l’esenzione. È stata inoltre ritenuta preclusa la possibilità di addurre la stagionalità dell’attività in sede processuale, ove tale condizione non sia stata preceduta da apposita denuncia al Comune ai sensi dell’art. 66, comma 5, d.lgs. n. 507/1993.
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Nota della Redazione
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