Applicazione dell’addizionale IRPEF al collaboratore di banca: valutazione concreta del rapporto (Cass. civ. n. 5919/2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicabilità dell’addizionale IRPEF del 10% prevista dall’art. 33 del d.l. 78/2010 al collaboratore a tempo determinato di un istituto di credito, non è sufficiente la mera titolarità di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Il giudice deve valutare in concreto il contenuto dell’incarico conferito e la modalità di retribuzione dello stesso, accertando l’effettiva autonomia operativa e il potere decisionale del collaboratore, in relazione alla potenziale capacità di incidere sulla stabilità finanziaria.
Il Fatto
Un collaboratore di un istituto di credito impugnava il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate sulla sua istanza di rimborso delle ritenute per addizionale IRPEF del 10%, applicate dal sostituto d’imposta sugli emolumenti variabili percepiti negli anni d’imposta 2015-2017. La Commissione tributaria provinciale di Viterbo accolse parzialmente il ricorso, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, rilevata la nullità della sentenza di primo grado, ha respinto il gravame del contribuente, ritenendo applicabile la norma.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, censurando la decisione della CGT-2 per non aver condotto un’indagine concreta sulla sussistenza dei presupposti soggettivi per l’applicazione dell’art. 33, d.l. 78/2010. La Corte ha chiarito che la ratio della norma è quella di prevenire condotte potenzialmente dannose per la stabilità finanziaria, colpendo quei soggetti che, per il loro tasso di professionalità e potere decisionale, possono porre in essere attività speculative.
Il giudice di appello si era limitato ad affermare l’esistenza di tali poteri basandosi unicamente sulla titolarità dell’incarico, senza esaminare il contenuto del contratto, la natura della prestazione o la struttura della retribuzione. Tale omissione integra un vizio di sussunzione della fattispecie concreta alla norma astratta.
La Suprema Corte ha ribadito che la qualifica formale di collaboratore non è sufficiente e che, per applicare l’addizionale, è necessario verificare se il collaboratore godesse di un’autonomia operativa tale da influenzare concretamente le decisioni aziendali e, quindi, il mercato finanziario, anche in considerazione del meccanismo di calcolo del suo compenso variabile.
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