Onere probatorio e autonoma organizzazione Irap per l’amministratore di società (Cass. civ. Sez. V n. 1667 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Irap, il difetto del requisito di autonoma organizzazione per i compensi percepiti dall’amministratore di società commerciale può essere desunto da una pluralità di indicatori concordanti, quali la dimensione della società amministrata, la natura delle deleghe e l’ubicazione della sede sociale. L’erronea indicazione da parte del contribuente di una partita Iva diversa da quella utilizzata per l’attività professionale individuale costituisce elemento meramente indiziario, privo di valore decisivo ai fini dell’esclusione del requisito. Grava sull’Amministrazione finanziaria, che deduca la nullità della sentenza per difetto di motivazione, l’onere di censurare specificamente le circostanze di fatto poste a fondamento dell’accertamento compiuto dal giudice d’appello sul corretto assolvimento dell’onere probatorio.
Il Fatto
Il contribuente, partecipe di un’associazione professionale di dottori commercialisti e consigliere di amministrazione di una società per azioni, ricevette la notifica di quattro avvisi di accertamento con i quali l’Amministrazione finanziaria riprendeva a tassazione un maggiore reddito ai fini Irap per gli anni dal 2009 al 2012, oltre a irrogare sanzioni. Gli veniva contestato di avere sottratto dall’imponibile i redditi percepiti in veste di associato e i compensi per l’attività di amministratore. Unitamente agli avvisi gli venne notificata anche una cartella esattoriale, scaturita dal controllo automatizzato della dichiarazione per il 2009, nella quale il contribuente aveva posto in compensazione due acconti Irap versati, senza che il credito fosse certificato da alcuna dichiarazione Irap per quel periodo.
Il contribuente impugnò tutti gli atti innanzi alla Commissione tributaria provinciale, che, riuniti i ricorsi, li accolse in parte, rigettando quello relativo alla cartella e dichiarando non assoggettabili a Irap i compensi percepiti quale amministratore della società. La sentenza fu appellata dall’Agenzia delle entrate e, in via incidentale, dal contribuente. La Commissione tributaria regionale respinse entrambi gli appelli, ritenendo dimostrato il difetto del requisito di autonoma organizzazione.
La Motivazione della Corte
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992. Secondo la ricorrente, i giudici d’appello avrebbero errato nell’affermare che il contribuente, nella qualità di amministratore di s.p.a., aveva indicato una partita Iva diversa da quella utilizzata nell’attività professionale individuale, mentre si sarebbe trattato della stessa partita Iva.
La Corte ha ritenuto la censura infondata. I giudici del merito avevano accertato che l’attività di amministratore era svolta in assenza del requisito di autonoma organizzazione, fondando tale valutazione su una pluralità di circostanze: la dimensione della società, la natura delle deleghe, il gruppo al quale questa era a capo e l’ubicazione della sede sociale.
Rispetto a tali circostanze, l’impiego di una diversa partita Iva assume rilievo meramente ad colorandum, senza valore decisivo ai fini dell’esclusione del requisito impositivo. La Corte ha poi rilevato che il ricorso omette di prendere posizione sulla sussistenza di tali circostanze, sufficienti a ritenere assolto l’onere probatorio evocato dalla stessa Amministrazione.
Un ulteriore passaggio argomentativo riguarda la distinzione tra le fattispecie: i precedenti richiamati dalla ricorrente si riferiscono a domande di rimborso, nelle quali l’onere probatorio a carico della parte istante ha contenuto distinto rispetto a quello connesso ai giudizi di accertamento della pretesa tributaria. Il ricorso è stato quindi respinto, con conferma integrale della sentenza d’appello e condanna dell’Agenzia alle spese. Non si è dato luogo alla condanna al pagamento del doppio contributo, trattandosi di amministrazione pubblica patrocinata dall’Avvocatura generale dello Stato.
Nota della Redazione
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