Inammissibile il ricorso che chiede una nuova valutazione dei fatti (Cass. civ. Sez. V n. 3160 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, solleciti in realtà la Corte a un nuovo accertamento in fatto, non consentito in sede di legittimità. Il motivo che muove da un presupposto di fatto non pacifico, o che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, introduce una ricostruzione alternativa della vicenda preclusa al giudice di legittimità, anche quando al ricorso siano allegati gli atti processuali. Resta fermo che la verifica circa l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione.

Il Fatto

Una società presentava istanza di rimborso delle somme versate a titolo di IRAP in eccedenza, sostenendo la deducibilità delle quote di svalutazione dei crediti iscritte in anni anteriori. L’Agenzia delle entrate opponeva il silenzio-rifiuto. La società impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso.

In appello la Commissione tributaria regionale rigettava il gravame principale e dichiarava inammissibile quello incidentale, ritenuto tardivo. La causa approdava in cassazione, che cassava con rinvio; riassunto il giudizio, la CTR in diversa composizione rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo tempestiva l’istanza di rimborso e individuando il dies a quo nel giorno del versamento del saldo.

La Motivazione della Corte

L’Amministrazione finanziaria censurava la sentenza per non avere accolto l’eccezione di tardività dell’istanza di rimborso, assumendo che il termine di 48 mesi dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 dovesse decorrere dalla data del versamento degli acconti, e non da quella del versamento del saldo.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché muove da un presupposto di fatto ritenuto pacifico — ovvero che la società avesse versato l’IRAP in acconto per il 2005 in determinate date — mentre l’accertamento compiuto dalla CTR attiene proprio alla circostanza che la richiesta di rimborso riguardi quanto versato a saldo dell’IRAP per il 2005.

Ne discende che la censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve nella richiesta di un nuovo esame del fatto. La Corte ha richiamato il costante indirizzo secondo cui è inammissibile il motivo con cui la parte proponga una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale, pur allegando gli atti processuali, essendo precluso in legittimità un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio.

Ha inoltre ribadito, sulla scia delle Sezioni Unite n. 34476 del 2019, che è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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