Raddoppio dei termini sanzionatori in caso di obbligo di denuncia penale (Cass. civ. Sez. V n. 534 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall’art. 37, commi 24 e 25, del d.l. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 2006, opera per il mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., a prescindere dall’effettiva presentazione della denuncia e dall’esito del processo penale. I termini per l’accertamento e quelli per l’irrogazione delle sanzioni corrono parallelamente: ove le sanzioni siano state irrogate in riferimento a recuperi d’imposta per i quali operi il raddoppio, va raddoppiato anche il termine per la contestazione, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997. In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione ha l’onere di provare, anche in via presuntiva, la consapevolezza del cessionario; assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria della massima diligenza esigibile.
Il Fatto
Una società operante nel commercio di materiale ferroso riceveva un atto di contestazione e determinazione delle sanzioni per l’anno d’imposta 2007. L’Ufficio contestava l’omessa regolarizzazione di fatture passive, in regime di inversione contabile, recanti i dati identificativi di un cedente diverso da quello effettivo, applicando la sanzione del 100% dell’imposta ex art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, ritenendo sussistente la presunzione di interposizione fittizia del fornitore e l’assenza di buona fede della cessionaria, oltre alla legittimità del raddoppio dei termini di notifica dell’atto. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte ricostruisce la disciplina applicabile ratione temporis. L’art. 37, comma 24, del d.l. n. 223 del 2006 aveva integrato l’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevedendo che, ove la violazione comportasse obbligo di denuncia per uno dei reati del d.lgs. n. 74 del 2000, i termini ordinari di decadenza raddoppiassero; analoga previsione era stata introdotta per l’Iva con modifica dell’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Il raddoppio deriva dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia e dall’esito del giudizio penale. Esso attiene alla commisurazione del termine di accertamento e opera automaticamente, senza margine di discrezionalità dell’Ufficio né obbligo di esternare le relative ragioni.
La Corte chiarisce poi che il raddoppio afferisce tanto alle imposte quanto alle sanzioni. L’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 stabilisce che l’atto di contestazione o di irrogazione va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della violazione, o nel diverso termine previsto per l’accertamento del singolo tributo. Da qui il principio per cui i due termini corrono parallelamente: se le sanzioni sono irrogate in riferimento a recuperi d’imposta per i quali opera il raddoppio, va raddoppiato anche il termine per contestarle.
Non rileva, osserva la Corte, che le violazioni in materia di inversione contabile non siano correlate all’emissione di fatture soggettivamente inesistenti e non comportino recupero d’imposta: tali violazioni non hanno natura meramente formale, incidendo sull’esercizio delle azioni di controllo.
Sul secondo motivo, il ricorso è inammissibile: la censura non si confronta con il provvedimento impugnato, che ha applicato la fattispecie dell’art. 6, comma 8, diversa da quella del comma 9-bis richiamata dalla ricorrente. Sul terzo motivo, il ricorso è infondato: l’Amministrazione, ove contesti operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare la consapevolezza del destinatario anche in via presuntiva; assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. Il giudice di merito ha congruamente valutato gli indizi, e il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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