Riscossione dai soci della società estinta: onere probatorio a carico dell’Amministrazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 9600 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione di società di capitali, la responsabilità dei soci per i debiti fiscali residui è regolata dall’art. 2495, terzo comma, cod. civ., il quale costituisce una disposizione di carattere generale che non richiede la preventiva notifica di un autonomo avviso di accertamento al socio. La riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione è una condizione dell’azione contro i soci, sicché grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare l’avvenuta distribuzione dell’attivo sociale in favore degli stessi. Ne consegue la illegittimità dell’intimazione di pagamento notificata al socio della società cancellata qualora manchi tale prova.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava una intimazione di pagamento ai soci di una società a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese, per il recupero di somme dovute in seguito ad un avviso di accertamento emesso nei soli confronti della società. La contribuente, socia della società estinta, impugnava l’atto esattivo dinanzi al giudice tributario, sostenendo la nullità dell’intimazione per mancata notifica dell’atto prodromico e contestando la fondatezza della pretesa. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado confermava la legittimità dell’azione esattiva, ritenendo, sul punto, che spettasse ai soci l’onere di dimostrare di non aver ricevuto alcunché dalla liquidazione.
Avverso tale sentenza la socia proponeva ricorso per cassazione. Nel frattempo, in un giudizio parallelo, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva ricorso per revocazione avverso la sentenza favorevole alla contribuente, ottenendo l’accoglimento e la riforma della decisione. Anche tale sentenza emessa in sede di revocazione veniva impugnata dalla contribuente.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente disposto la riunione dei giudizi, ravvisando ragioni di connessione oggettiva e soggettiva tra le due impugnazioni. Nel merito, i giudici di legittimità hanno affrontato la questione centrale della natura della responsabilità dei soci per i debiti della società di capitali estinta e cancellata dal registro delle imprese.
La Suprema Corte ha precisato che, non essendo stato notificato alla socia un autonomo avviso di accertamento, la sua responsabilità non poteva essere regolata dall’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973, ma dall’art. 2495, terzo comma, cod. civ. Tale disposizione, avente carattere generale, consente ai creditori sociali non soddisfatti di far valere i propri crediti nei confronti dei soci, ma solo fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. La Cassazione ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 3625 del 2025, secondo cui la riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione è una condizione dell’azione contro i soci. Ne deriva che grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare che i soci abbiano effettivamente ricevuto somme dal riparto finale, non potendosi richiedere ai soci la prova di non aver percepito nulla.
Alla luce di tale principio, la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ravvisando l’errore del giudice di appello che aveva convalidato la ripresa fiscale senza pretendere dall’Amministrazione la prova dell’avvenuto riparto in favore della socia. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono stati dichiarati inammissibili: il primo, attinente alla compensazione di un controcredito, perché basato su un giudizio di fatto sulla certezza del credito non censurabile in sede di legittimità; il terzo, sulla nullità dell’intimazione per mancata notifica dell’avviso di accertamento, perché l’azione nei confronti dei soci si fonda sull’art. 2495 c.c. e non richiede la preventiva notifica di un atto impositivo autonomo
La Corte ha, inoltre, accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, rilevando che il giudice d’appello aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione di tardività del ricorso di primo grado, questione che dovrà essere esaminata in sede di rinvio. Quanto al secondo giudizio, la Cassazione ha applicato il principio di caducazione degli atti dipendenti ex art. 336, comma 2, c.p.c., statuendo che la cassazione della sentenza n. 395/2023 determina anche la caducazione della sentenza emessa in sede di revocazione, che confermava l’intimazione basata sulle stesse pretese. La causa è stata quindi rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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