Ravvedimento operoso onere probatorio contribuente cartella art 36-bis (Cass. civ. Sez. V n. 4926 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, spetta al contribuente che ritratta la propria dichiarazione fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., del fatto impeditivo dell’obbligazione tributaria. La facoltà di contrastare la pretesa mediante dichiarazione integrativa o ricorso giurisdizionale non esime dall’onere di dimostrare l’esattezza della prospettazione relativa alla corretta imposizione applicabile. Il giudice del merito verifica innanzitutto se tale prova sia stata assicurata. È pertanto errata la sentenza che, in presenza di ravvedimento operoso, addossi all’Ufficio l’onere di dimostrare la tardività di tutti i versamenti.

Il Fatto

Il 26 aprile 2012, l’agente della riscossione notificò a una società consortile in liquidazione una cartella di pagamento originata dall’iscrizione a ruolo di un credito tributario. Il ruolo derivava dal rilievo di omessi o ritardati versamenti di ritenute alla fonte per l’anno di imposta 2008, accertati mediante controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973.

La contribuente impugnò la cartella davanti alla Commissione tributaria provinciale, deducendo di aver sanato la propria posizione con ravvedimento. I giudici di primo grado accolsero il ricorso. La Commissione tributaria regionale, in secondo grado, respinse l’appello dell’Ufficio, disattendendo l’eccezione di tardività del ravvedimento: i versamenti tardivi erano solo due, mentre sarebbe stato necessario dimostrare la tardività di tutti. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. La ricorrente sostiene che, di fronte all’iscrizione a ruolo di somme dovute per omesso o ritardato versamento di ritenute, l’onere di provare i puntuali versamenti grava sul contribuente, che ha dedotto il ravvedimento a fondamento dell’estinzione del debito.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui nel giudizio di impugnazione della cartella emessa ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 spetta al contribuente che ritratta la dichiarazione provare il fatto impeditivo dell’obbligazione tributaria. Il principio è espresso da Cass. n. 28105/2024, Cass. n. 6239/2020 e Cass. n. 5728/2018, che confermano l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 13378/2016, in particolare ai paragrafi 31 e 32.

La possibilità di contrastare la pretesa mediante dichiarazione integrativa, o anche con ricorso giurisdizionale, non esime il contribuente dall’onere di provare l’esattezza della propria prospettazione sulla corretta imposizione. È compito innanzitutto del giudice del merito verificare se tale prova sia stata assicurata.

Nel ritenere che spettasse all’Ufficio dimostrare la tardività di tutti i versamenti asseritamente effettuati in forma di ravvedimento operoso, la sentenza impugnata ha sovvertito il criterio di ripartizione dell’onere della prova. Di qui l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo, formulato in via subordinata.

La sentenza è cassata con rinvio al giudice di merito, per il riesame della controversia alla luce del principio indicato e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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