Operazioni circolari IVA: la communis opinio non supplisce al ragionamento presuntivo (Cass. civ. Sez. V n. 19812 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di archiviazione pronunciato in sede penale non è dotato di autorità di cosa giudicata nel processo tributario e non impedisce al giudice tributario di definire e qualificare diversamente il medesimo fatto: esso non condiziona né limita il ragionamento presuntivo che questi deve svolgere ai sensi dell’art. 2729 c.c.. Solo con riferimento all’interpretazione di norme processuali gli stabili approdi interpretativi della Corte di cassazione, eventualmente a Sezioni Unite, assumono valore di communis opinio, se connotati da costanza e ripetizione. Il giudice di appello che ritenga superato il quadro indiziario in base a un asserito consolidamento di una communis opinio giurisprudenziale, senza valutare nel loro complesso gli elementi fattuali offerti dall’Ufficio, incorre in un vizio del ragionamento presuntivo.

Il Fatto

A seguito di una verifica della Guardia di finanza nei confronti della Green Network spa, venivano emessi avvisi di accertamento per diverse annualità, con recupero di IVA indebitamente detratta nei confronti di società operanti nel mercato telematico dell’energia elettrica, tra cui la società contribuente, in relazione ad operazioni oggettivamente inesistenti.

Secondo l’Ufficio, tutte le società appartenevano al medesimo gruppo e avevano acquistato e venduto energia tra loro, realizzando un meccanismo circolare a saldo “zero”, privo del carattere aleatorio e speculativo proprio di tali operazioni. L’avviso relativo al 2009 veniva impugnato e la CTP di Milano accoglieva il ricorso. La CTR respingeva l’appello erariale richiamando una communis opinio giurisprudenziale sulla “non inesistenza” delle operazioni. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che lamentava l’omessa motivazione della sentenza di appello, è infondato. La Corte ricorda che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle sole ipotesi di mancanza della motivazione, motivazione apparente, manifesta ed irriducibile contraddittorietà e motivazione perplessa o incomprensibile. Nel caso concreto la motivazione attinge tale soglia, poiché il giudice di appello ha esposto le ragioni della propria decisione. Neppure sussiste la dedotta contraddittorietà: il riferimento alle operazioni come “evanescenti” è un inciso finale, per di più in forma dubitativa, che non intacca il nucleo argomentativo.

I motivi secondo e terzo, esaminati unitariamente per connessione, sono invece fondati. La CTR aveva ritenuto illegittima la pretesa impositiva essenzialmente perché l’indagine penale si era “arenata” su un decreto di archiviazione e perché si era formata una communis opinio giurisprudenziale sulla non inesistenza delle operazioni.

La Corte corregge entrambi i passaggi. Il provvedimento di archiviazione non rientra tra quelli dotati di autorità di cosa giudicata nel processo tributario, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., dell’art. 12 del d.l. n. 429/1982 e dell’art. 21 bis del d.lgs. n. 74/2000. Esso non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito e qualificato dal giudice tributario, poiché presuppone la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione.

Quanto alla communis opinio, la Corte precisa che essa assume rilievo solo nell’interpretazione di norme processuali, se connotata da costanza e ripetizione (Sezioni Unite n. 4135 del 2019). Il giudice di appello, nel ritenerla formatasi, è incorso in un vizio del ragionamento presuntivo: ha trascurato di valutare nel loro complesso, alla luce dei principi affermati dalla Corte di giustizia dell’8 maggio 2019, causa C-712/17, gli elementi indiziari addotti dall’Ufficio — transazioni reciproche sempre corrispondenti in quantità e corrispettivi, con saldo sistematicamente pari a zero, mancata consegna effettiva del bene, assenza di uffici e personale nella sede della contribuente.

Neppure la condivisione dei precedenti favorevoli alle contribuenti è stata operata in ragione del loro passaggio in giudicato e di una efficacia riflessa nei confronti di soggetti estranei. Il quarto motivo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *