Legittimo il raffreddamento della perequazione sulle pensioni più elevate (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 162 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non sussiste nel nostro ordinamento un diritto quesito alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico. La limitazione del meccanismo perequativo introdotta dall’art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197/2022 per l’anno 2023 è legittima, perché graduale e proporzionata in ragione della consistenza dei trattamenti e della durata temporale, e salvaguarda integralmente le pensioni di importo modesto. Solo il blocco integrale e a tempo indeterminato della perequazione, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarla, si pone in contrasto con gli artt. 36 e 38 Cost. Il prelievo sul trattamento pensionistico, devoluto a un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale, rientra nelle prestazioni patrimoniali imposte per legge e si sottrae al principio di universalità dell’imposizione tributaria.
Il Fatto
Alcuni pensionati, titolari di trattamenti a carico dell’INPS superiori a quattro volte il c.d. minimo INPS, hanno contestato gli effetti dell’art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197/2022, che per il 2023 ha previsto una riduzione progressiva della rivalutazione automatica delle pensioni. Hanno chiesto l’accertamento del diritto all’integrale rivalutazione e la declaratoria di illegittimità della parziale perequazione attuata dall’INPS con gli accrediti delle somme pensionistiche.
Il ricorso era fondato sulla ritenuta incompatibilità della norma con i principi della Carta costituzionale e dell’ordinamento eurounitario, con richiesta di rinvio alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia. L’INPS ha eccepito che la scelta del legislatore rientra nella sua discrezionalità, essendo finalizzata alla tenuta del sistema previdenziale e a un ragionevole intento redistributivo.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico ha affrontato direttamente il merito, non essendovi questioni preliminari di rito. Il ricorso è infondato per la manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità e della contestata violazione dei principi eurounitari, anche alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 19/2025.
Muovendo dal costante insegnamento costituzionale, la Corte ha ricordato che il principio di adeguatezza di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. non impone la rivalutazione annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né la mancata perequazione per un solo anno incide di per sé sull’adeguatezza della pensione (sentenze n. 234/2020, n. 250/2017 e n. 316/2010). La limitazione deve però rispettare i principi di proporzione e adeguatezza, secondo un vincolo di ragionevolezza innestato su un progetto di eguaglianza sostanziale ex art. 3, secondo comma, Cost. (sentenza n. 70/2015).
Il meccanismo censurato prevede una riduzione graduale e differenziata in base all’importo del trattamento, con quote del 37 per cento per la quarta fascia e del 32 per cento per la quinta. Tale gradazione, non meramente simbolica, riflette il diverso margine di resistenza delle pensioni più elevate all’erosione inflattiva e salvaguarda integralmente quelle di importo modesto: ne deriva la non irragionevolezza della misura.
Quanto al profilo temporale, la Corte ha escluso che la disciplina produca una paralisi del meccanismo perequativo. Richiamando la sentenza n. 250/2017, ha ribadito che ogni misura di blocco va scrutinata nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui si inserisce, senza che possa ipotizzarsi una sorta di “consumazione” del potere legislativo. L’intervento, contenuto per l’anno 2023 ed esteso al 2024, si risolve in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, non in una sospensione a tempo indeterminato. La proiezione pluriennale dichiarata illegittima dalla sentenza n. 234/2020 non si è verificata nella fattispecie.
Il prelievo è stato infine qualificato come prestazione patrimoniale imposta per legge, devoluta a un circuito di solidarietà interno al sistema previdenziale e sottratta al principio di universalità dell’imposizione tributaria (Corte cost. ordinanza n. 22/2003). La Corte costituzionale n. 19/2025 ha confermato la legittimità della norma, rilevando che la riduzione progressiva per un periodo limitato trova ragione nella maggiore resistenza delle pensioni elevate agli effetti dell’inflazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese per giusti motivi.
Nota della Redazione
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