Legittimo il raffreddamento della perequazione pensionistica per il 2023 (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 161 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riduzione progressiva della percentuale di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici prevista, per il solo anno 2023, dall’art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197/2022 non viola gli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. Nel nostro ordinamento non sussiste un diritto quesito alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico. Il principio di adeguatezza non impone la perequazione annuale di tutte le pensioni, né la mancanza di perequazione per un solo anno incide, di per sé, sull’adeguatezza della prestazione. La discrezionalità legislativa incontra il solo limite della ragionevolezza, da verificare in concreto con riguardo alla consistenza dei trattamenti e alla durata della limitazione. Un meccanismo che differenzia le riduzioni in base all’importo e si traduce in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, senza paralizzare né sospendere a tempo indeterminato la rivalutazione, supera il vaglio di proporzionalità. Il prelievo così operato appartiene al genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge ex art. 23 Cost. e trova giustificazione nei principi solidaristici dell’art. 2 Cost.

Il Fatto

I ricorrenti sono tutti titolari di trattamenti pensionistici a carico dell’INPS di importo superiore a quattro volte il minimo. Hanno contestato gli effetti dell’art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197/2022, che per l’anno 2023 ha introdotto una riduzione progressiva della rivalutazione automatica, lamentando la violazione di parametri costituzionali ed eurounitari e chiedendo la riliquidazione integrale delle pensioni.

Dopo la costituzione dell’INPS, che ha eccepito la piena riconducibilità della scelta legislativa alla discrezionalità del legislatore, è intervenuta la Corte costituzionale n. 19/2025, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della norma censurata. I ricorrenti hanno nondimeno confermato l’interesse alla decisione, per poter esaurire i gradi di giudizio interni ed eventualmente adire la CEDU.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico affronta direttamente il merito, non sussistendo questioni preliminari, e dichiara il ricorso infondato. Punto di partenza è il costante insegnamento costituzionale secondo cui il principio di adeguatezza dell’art. 38, secondo comma, Cost. non impone la necessità costituzionale della rivalutazione annuale di tutti i trattamenti, né la mancata perequazione per un solo anno incide di per sé sull’adeguatezza della pensione.

La Corte richiama il vincolo di ragionevolezza che grava sulla discrezionalità legislativa, innestato su un progetto di eguaglianza sostanziale conforme all’art. 3, secondo comma, Cost., e la necessità di una considerazione differenziata dei trattamenti in base al loro importo, poiché le pensioni più elevate presentano margini maggiori di resistenza all’erosione inflattiva. Da qui l’affermazione dell’insussistenza di un diritto quesito alla integrale rivalutazione.

Il meccanismo introdotto dal comma 309 è giudicato graduale e proporzionato: differenzia le limitazioni secondo la consistenza obiettiva dei trattamenti e i margini di resistenza al fenomeno inflazionistico. Solo il blocco integrale della perequazione potrebbe porsi in contrasto con l’adeguatezza; nel caso di specie le quote del 37% e del 32% per le fasce superiori, ridotte ma non meramente simboliche, non violano ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza.

Quanto al profilo temporale, la Corte esclude che la norma realizzi una paralisi o una sospensione a tempo indeterminato della perequazione. La limitazione è contenuta per un’unica annualità, poi estesa al 2024 dall’art. 1, comma 135, legge n. 213/2023, e non si verifica quella proiezione pluriennale che aveva fondato la declaratoria di illegittimità della sentenza n. 234/2020. Il prelievo, infine, è qualificato come prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost., sottratta al principio di universalità dell’imposizione tributaria e giustificata dai principi solidaristici dell’art. 2 Cost., in un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale.

La Corte recepisce quindi l’esito della sentenza n. 19/2025 e conclude per la non fondatezza delle questioni di costituzionalità e di incompatibilità eurounitaria dell’art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197/2022. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *