Raffreddamento della perequazione 2023-2024 non viola la Costituzione (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 143 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il raffreddamento della perequazione delle pensioni di importo più elevato, disposto per il biennio 2023-2024 dall’art. 1, commi 309 e 310, della legge n. 197/2022, non integra una prestazione patrimoniale imposta di natura tributaria, poiché non comporta alcuna decurtazione definitiva del trattamento pensionistico né il trasferimento di risorse al bilancio dello Stato. La disciplina, correlata all’incremento riconosciuto alle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo, risponde a una finalità endoprevidenziale di riequilibrio del sistema e di contenimento della spesa. Essa supera il vaglio di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, essendo graduata per scaglioni, non escludendo alcuno scaglione dalla perequazione e trovando puntuale motivazione nella relazione tecnica di accompagnamento. Ne consegue la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate con riferimento agli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost., nonché ai parametri sovranazionali.
Il Fatto
Un pensionato conveniva in giudizio l’ente previdenziale davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per le Marche, lamentando che la riduzione dei coefficienti di rivalutazione automatica applicata al proprio trattamento, in forza dei commi 309 e 310 della legge n. 197/2022, ledesse il diritto alla pensione.
Il ricorrente non formulava alcuna domanda di pagamento di somme determinate. Chiedeva esclusivamente che il giudice rimettesse alla Corte costituzionale la questione di legittimità delle disposizioni, prospettandone il contrasto con gli articoli 3, 23, 36, 38 e 53 Cost. e con il diritto sovranazionale. L’ente previdenziale eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità. La formazione di un provvedimento amministrativo sfavorevole, anche nella forma del silenzio-rifiuto, rende attuale e concreto l’interesse ad agire, poiché il ricorrente ha subito una riduzione della riliquidazione e rivalutazione annuale del trattamento. Il giudizio contabile rappresenta la sede naturale della tutela invocata.
Nel merito, il ricorso è rigettato per la manifesta infondatezza delle questioni sollevate. La perequazione automatica delle pensioni, pur garantendo nel tempo il rispetto del criterio di adeguatezza, non impone il riconoscimento integrale della rivalutazione a tutti i lavoratori in quiescenza. Il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità, con il solo limite della garanzia delle esigenze essenziali dei pensionati.
Il giudice ricostruisce il percorso evolutivo della giurisprudenza costituzionale. La Consulta ha enucleato i parametri di ragionevolezza applicabili: la disciplina differenziata per scaglioni è giustificata dalla maggiore capacità delle pensioni più elevate di resistere all’erosione inflattiva; gli interventi limitativi richiedono una motivazione economico-finanziaria basata su dati oggettivi; il limite temporale opera per la sospensione a tempo indeterminato o la reiterata paralisi del meccanismo perequativo, non per il mero raffreddamento.
Nel caso concreto il giudice rileva che il comma 309 non esclude alcuno scaglione dalla perequazione. La relazione tecnica di accompagnamento alla manovra documenta la correlazione tra le maggiori economie conseguite e l’incremento riconosciuto alle pensioni più basse. La finalità è di riequilibrio endoprevidenziale e di contenimento degli oneri gravanti sul sistema, estranea alla logica del tributo. Difettano i requisiti della prestazione patrimoniale imposta, poiché non vi è decurtazione definitiva né destinazione delle risorse a pubbliche spese. Le censure riferite agli artt. 23 e 53 Cost. sono quindi infondate. Analoga sorte seguono i profili sovranazionali, atteso che il protocollo n. 1 alla CEDU non impedisce riduzioni ragionevoli e proporzionate del trattamento pensionistico. Le spese sono compensate per la novità e la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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