Nullità della sentenza per violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Corte dei Conti Sez. III App. n. 67 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., quando dichiara la prescrizione estintiva del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico pur essendo stata proposta dall’Istituto, in via meramente subordinata, una eccezione di prescrizione quinquennale limitata ai soli ratei arretrati dovuti a titolo di indennità integrativa speciale. L’eccezione di prescrizione non può essere estesa d’ufficio a un oggetto diverso e più ampio rispetto a quello prospettato dalla parte. La sentenza che eccede i limiti della domanda e delle eccezioni è affetta da nullità e va annullata con rinvio al primo giudice, ai sensi dell’art. 199, comma 2, c.g.c., perché si pronunci nel merito in diversa composizione.

Il Fatto

Il ricorrente, già Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, cessato dal servizio per dimissioni, ha impugnato i decreti prefettizi di conferimento e di riliquidazione della pensione definitiva, chiedendo la corretta individuazione delle voci stipendiali in quota A e in quota B e l’assegnazione dell’indennità integrativa speciale separata e in misura intera.

Dopo una prima declaratoria di inammissibilità per violazione dell’art. 71, comma 2, lett. b), R.D. n. 1038/1933, la Sezione Prima centrale d’appello ha accolto il gravame e rinviato la causa al primo giudice. Nel giudizio di rinvio, la Sezione regionale per la Campania ha dichiarato l’improponibilità della domanda per prescrizione. Il ricorrente ha proposto appello, deducendo la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la fondatezza del motivo di appello incentrato sulla pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c. L’appellante lamenta che il primo giudice abbia dichiarato la prescrizione estintiva del diritto alla riliquidazione della pensione senza considerare che l’INPS aveva sollevato, nella memoria di costituzione, soltanto un’eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei arretrati dovuti a titolo di indennità integrativa speciale, per di più in via subordinata e a far data dal 6 aprile 2010.

La Corte ricostruisce l’iter processuale dell’eccezione. Essa era stata proposta dall’Istituto in primo grado con la memoria del 20 ottobre 2014, era rimasta assorbita nella pronuncia n. 1055/2015 e non era stata riproposta nella memoria costitutiva del 22 settembre 2016 nel giudizio di appello. È stata poi riproposta nel giudizio di rinvio.

Il primo giudice, con la sentenza n. 210/2022, ha ritenuto che il diritto potesse essere fatto valere dal primo mese successivo alla determinazione lesiva, desumibile dalla conoscenza degli effetti dei provvedimenti tramite i cedolini, e ha concluso per l’improponibilità della domanda per prescrizione. Ma, osserva il Collegio, si tratta di una declaratoria che eccede l’oggetto dell’eccezione effettivamente proposta.

Attesa la palese violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la Corte accoglie l’appello e dispone il rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 199, comma 2, c.g.c., perché si pronunci nel merito della controversia in diversa composizione. La pronuncia sulle spese del grado è rimessa al giudice del rinvio, trattandosi di annullamento con rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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