Giudizio di conto: aggio e rendiconto nell’riscossione esterna (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 248 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto avente ad oggetto la gestione di un agente della riscossione esterna, la mancata indicazione degli aggi nel rendiconto non integra irregolarità sostanziale quando i contribuenti versino direttamente sul conto corrente intestato all’ente. In tale ipotesi, difatti, manca la intermediazione dell’agente sul proprio conto e l’aggio si liquida solo successivamente alla emissione della fattura, calcolandosi sul riscosso rendicontato. Laddove la difesa dell’agente depositi la documentazione in precedenza mancante, le criticità rilevate dal magistrato istruttore devono ritenersi superate e la gestione va dichiarata regolare, con discarico dell’agente da ogni eventuale addebito.
Il Fatto
La vicenda riguarda il giudizio di conto relativo alla gestione contabile di una società agente della riscossione esterna per l’esercizio finanziario 2018. Con relazione di irregolarità era stata posta una preliminare questione di procedibilità per mancanza di sottoscrizione dell’agente contabile e di parificazione. Il giudizio di conto era stato in seguito dichiarato procedibile, con rimessione degli atti al magistrato istruttore.
La fase istruttoria si è rivelata complessa: la documentazione richiesta all’agente e all’ente non era stata depositata, così il Collegio ha incaricato la Guardia di Finanza per l’acquisizione. Nella relazione integrativa il magistrato istruttore ha evidenziato tre profili di irregolarità: l’omessa indicazione degli aggi, l’assenza di documentazione sulle rendicontazioni di due mesi del 2018 e l’assenza di fatture quietanzate. Da qui la costituzione dell’agente, che ha contestato il primo profilo e depositato la documentazione mancante, chiedendo il discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’omessa indicazione degli aggi nel rendiconto. La difesa dell’agente ha chiarito che nelle procedure di riscossione esterna la liquidazione dell’aggio avviene successivamente alla emissione della fattura all’amministrazione. Solo così l’aggio può essere calcolato sul riscosso che, a fronte del pagamento eseguito dai contribuenti sul conto corrente intestato all’ente, non contempla l’intermediazione dell’agente sul proprio conto.
La Corte ritiene tale ricostruzione plausibile e ne trae le conseguenze. Il modello procedimentale adottato innova rispetto al passato, quando le somme riscosse transitavano prima sul conto del concessionario, che perciò era autorizzato a trattenere l’aggio indicandolo nel rendiconto. Diversamente, se il contribuente versa direttamente nelle casse dell’ente, non ricorre la necessità di indicare l’aggio, che sarà calcolato sul riscosso rendicontato.
Quanto alle rendicontazioni mancanti e alle fatture quietanzate, la difesa dell’agente ha depositato la documentazione richiesta, nella quale è indicato il compenso spettante al concessionario per le attività di riscossione svolte, munita di quietanza risultante dall’elenco fatture inviato al Comune. Il Collegio, esaminata la documentazione, si persuade che le diverse criticità evidenziate nella previa relazione possano dirsi superate.
Ne consegue la declaratoria di regolarità della gestione e il discarico dell’agente da ogni eventuale addebito. La Corte non dà luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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