Rapina consumata e insindacabilità del trattamento sanzionatorio in cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 26931 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di rapina consumata, e non di furto con strappo, la condotta dell’agente che eserciti violenza fisica direttamente sulla persona offesa al fine di impossessarsi del suo portafogli, anche quando l’azione sia materialmente rivolta alla borsa e il bene venga poi lasciato cadere per interrompere l’inseguimento. Non ricorre la desistenza volontaria ex art. 56, comma 4, cod. pen. quando l’azione delittuosa sia già giunta a consumazione. Le statuizioni sul giudizio di comparazione tra circostanze e sulla graduazione della pena, implicando valutazioni discrezionali tipiche del merito, sfuggono al sindacato di legittimità se non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sorrette da motivazione adeguata. Il ricorso che riproponga tali censure è inammissibile.
Il Fatto
Con sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato, il G.u.p. del Tribunale di Roma aveva affermato la penale responsabilità dell’imputata in relazione ai reati di rapina aggravata e di lesioni personali volontarie, commessi in data 3 ottobre 2024. La Corte d’appello di Roma, disattesa la proposta di concordato formulata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la condanna.
Avverso tale pronuncia il difensore dell’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. sotto due profili: la mancata riqualificazione della condotta come furto con strappo, o nella forma del tentativo, ovvero nella forma della desistenza volontaria; e il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, oltre alla contestata determinazione degli aumenti di pena.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, giudicandolo manifestamente infondato. Dal compendio procedimentale emerge che l’imputata utilizzò violenza fisica direttamente nei confronti della persona offesa. Quanto al portafogli, lo stesso fu lasciato cadere solo dopo la sottrazione, al fine di interrompere l’inseguimento avviato da un passante. La condotta, pertanto, non si esaurisce nell’impossessamento della cosa, ma coinvolge direttamente la persona.
Su questa base il Collegio ritiene corretta la qualificazione come rapina consumata e non tentata. L’azione delittuosa era già giunta a livello di consumazione, con la conseguenza che non ricorre l’ipotesi della desistenza volontaria ex art. 56, comma 4, cod. pen. La Corte d’appello, si legge, aveva già correttamente motivato e fatto applicazione dei principi che regolano la materia.
Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è parimenti dichiarato manifestamente infondato. Quanto agli aumenti di pena per la continuazione, l’ordinanza precisa che il grado di impegno motivazionale richiesto è correlato all’entità degli aumenti e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, il rispetto dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale. Tale onere è stato adeguatamente assolto.
Per il giudizio di comparazione tra circostanze, la Corte richiama il principio secondo cui le relative statuizioni, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U n. 10713 del 25.02.2010, Contaldo; Sez. II n. 31543 del 08.06.2017, Pennelli). Nella specie l’onere argomentativo risulta assolto.
Infine, sulla graduazione della pena, l’ordinanza ribadisce l’indirizzo consolidato per cui essa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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