Ricettazione, possesso di refurtiva e inammissibilità dei motivi generici (Cass. pen. Sez. VII n. 26758 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso che lamenta violazione di legge in punto di responsabilità, senza confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata, è privo di specificità e si risolve in una richiesta di rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al giudizio di legittimità. La specificità del motivo va apprezzata non solo come indeterminatezza, ma anche come mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate dal giudice del merito e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Risponde di ricettazione l’imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso, in assenza di elementi indicativi della riconducibilità dello stesso alla commissione del furto. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da sufficiente motivazione e immune da vizi logici.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e poi in appello, per il reato di ricettazione. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 22.01.2026, ha confermato la decisione, ricostruendo i fatti sulla base delle testimonianze assunte in dibattimento, del materiale documentale e delle immagini di videosorveglianza, dalle quali è emersa la chiara individuazione dell’imputato, nonché della oggettiva disponibilità in capo allo stesso del bene di provenienza illecita.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione di legge in punto di accertamento della responsabilità e dell’elemento soggettivo, e con il secondo motivo l’omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e della particolare tenuità del fatto ex art. 62-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, rilevando che lo stesso è privo di concreta specificità e meramente reiterativo. Il ricorrente non si confronta con le logiche argomentazioni della Corte di appello e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o una ricostruzione alternativa dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranei al sindacato di legittimità e privi di una pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti.
I giudici di merito, osserva la Corte, hanno correttamente sussunto i fatti nelle fattispecie contestate, esplicitando le ragioni del convincimento e analizzando la portata delle testimonianze e del materiale documentale. La Corte ribadisce il principio secondo cui risponde di ricettazione l’imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene manifestamente infondato, oltre che generico, per la mancanza di confronto con la decisione di appello. Il giudice del merito ha disatteso la doglianza evidenziando la gravità del fatto e la mancanza di elementi positivamente valorizzabili, in presenza di plurimi precedenti penali, anche specifici, con puntuale considerazione delle caratteristiche della condotta e dell’impossibilità di ritenere la particolare tenuità.
La Corte ribadisce infine che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. È pertanto inammissibile la censura che, in cassazione, miri a una nuova valutazione della congruità della pena non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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