Inammissibile il ricorso per motivi aspecifici e pedissequamente reiterati (Cass. pen. Sez. VII n. 12910 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancanza di specificità dei motivi di ricorso, richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 581 cod. proc. pen., deve essere valutata non solo intrinsecamente, per la genericità delle ragioni di fatto e di diritto, ma anche estrinsecamente. Essa ricorre quando non vi è correlazione tra la complessità delle argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, oppure quando il ricorso si risolve nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito. In tal caso l’impugnazione omette di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Il Fatto

La vicenda giunge alla Cassazione a seguito del ricorso proposto avverso una sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta. Il ricorrente contesta, tra l’altro, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, l’insussistenza del dolo, la mancata applicazione della causa di non punibilità e il trattamento sanzionatorio. Si era costituita anche la parte civile.

Il ricorso ripropone le stesse doglianze già articolate in sede di appello e disattese dalla corte di merito.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII affronta anzitutto il profilo della specificità dei motivi. Tutte le censure sono ritenute prive dei requisiti richiesti dall’art. 581 cod. proc. pen. La Corte chiarisce che la mancanza di specificità va apprezzata sotto due profili: quello intrinseco, legato alla genericità delle ragioni, e quello estrinseco.

Il profilo estrinseco si configura quando il ricorso, per l’apparenza dei motivi, omette di confrontarsi con l’effettiva complessità della decisione impugnata. Ciò accade in particolare quando i motivi si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già proposti in appello e puntualmente disattesi. In tal caso viene meno la funzione tipica dell’impugnazione.

Nel caso concreto, i giudici di merito avevano ampiamente vagliato le doglianze difensive con argomenti logici e giuridici corretti. Avevano, in particolare, riqualificato il fatto in ragione della condotta decettiva, affermato l’elemento soggettivo alla luce delle modalità della condotta, escluso la particolare tenuità dell’offesa e motivato sulla congruità della pena.

La Corte richiama il principio secondo cui l’elemento che imprime all’inadempimento natura di illecito penale è costituito dal dolo iniziale, che, falsando il processo volitivo del contraente, rivela nel contratto la sua finalità ingannatoria (cfr. Sez. 2, n. 5801 dell’08/11/2013; Sez. 2, n. 37859 del 22/09/2010). Nel caso di specie l’errore indotto aveva ad oggetto la falsa rappresentazione della solvibilità. La Corte distingue tale ipotesi dalla dissimulazione dello stato di insolvenza, che connota invece l’insolvenza fraudolenta e che deve essere reale (cfr. Sez. 7, n. 16723 del 13/01/2015; Sez. 2, n. 45096 dell’11/11/2009).

Quanto alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la Corte d’appello aveva motivato dando rilievo all’obiettiva entità del danno patrimoniale, con riferimento a un elemento decisivo con il quale la difesa non si era confrontata. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Le spese della parte civile, ammessa al patrocinio dello Stato, sono liquidate dalla Corte d’appello (cfr. Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020).

Nota della Redazione

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