Sanzioni sostitutive brevi richiesta necessaria anche in appello (Cass. pen. Sez. II n. 3853 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità, secondo la disciplina transitoria dell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, solo ove l’imputato ne abbia fatto richiesta. La richiesta non deve essere necessariamente contenuta nell’atto di impugnazione o in motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire al più tardi nel corso dell’udienza di discussione del gravame. La mancata trasmissione telematica al difensore delle conclusioni del Procuratore generale, nel giudizio di appello celebrato con le forme dell’art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, non integra nullità per violazione del diritto di difesa in assenza di allegazione del concreto pregiudizio derivato alle ragioni difensive.
Il Fatto
La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 6 marzo 2024, confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di truffa. Avverso tale pronuncia il difensore proponeva ricorso per cassazione.
Con un primo motivo si eccepiva la nullità del giudizio di appello, per essere il Procuratore generale intervenuto mediante trasmissione di un modulo prestampato privo di alcuna voce barrata, in asserita violazione dell’art. 23-bis d.l. n. 137/2020. Con un secondo motivo si censurava l’omessa motivazione della Corte di appello in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva, nonostante la decisione fosse intervenuta dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo i giudici di legittimità hanno ribadito che, nel giudizio di appello celebrato con le forme dell’art. 23-bis d.l. n. 137/2020, la mancata trasmissione telematica al difensore delle conclusioni del Procuratore generale non integra nullità per violazione del diritto di difesa. Il carattere tassativo delle nullità e l’assenza di una specifica sanzione processuale impongono di indicare il concreto pregiudizio derivato alle ragioni difensive. Nella fattispecie il ricorrente non aveva allegato alcun nocumento, con conseguente manifesta infondatezza del motivo.
Sul secondo motivo la Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui, in tema di sanzioni sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen., perché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità ai sensi della disciplina transitoria dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, è necessaria una richiesta dell’imputato. Essa non deve essere formulata con l’atto di impugnazione o con motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire al più tardi nell’udienza di discussione del gravame.
La Corte ha coordinato il principio delle Sezioni unite n. 12872 del 19/01/2017 — secondo cui il giudice di appello non ha il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di specifica e motivata richiesta, essendo il potere circoscritto alle ipotesi tassative dell’art. 597, comma quinto, cod. proc. pen. — con la richiamata disciplina transitoria. Questa, stabilendo l’applicabilità delle nuove pene sostitutive ai giudizi di appello in corso, non introduce limitazioni attinenti alla fase introduttiva o decisoria e non impone che la richiesta sia contenuta nei motivi del gravame, in linea con l’intento di favorire la più ampia applicazione delle nuove pene sostitutive.
Nella specie, poiché l’udienza di discussione davanti alla Corte di appello si era tenuta il 6 marzo 2024, il difensore avrebbe potuto presentare la richiesta fino a quella data, ma ciò non era avvenuto. Pertanto, anche nella fase transitoria, solo in presenza della richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dall’imputato il giudice ha l’obbligo di motivare sul punto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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