Ricorso in cassazione reiterativo dei motivi d’appello è inammissibile (Cass. pen. Sez. V n. 12368 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, limitandosi a lamentare in modo generico una presunta carenza o illogicità della motivazione, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato. In presenza di una doppia conforme anche nell’iter argomentativo, il giudice di appello non è tenuto a un’analisi approfondita di ogni deduzione, essendo sufficiente che spieghi in modo logico e adeguato le ragioni del proprio convincimento. Devono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni, non espressamente confutate, logicamente incompatibili con la decisione adottata. La motivazione per relationem è legittima quando il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha ritenute coerenti con la propria decisione.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 20.09.2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Frosinone del 20.10.2023, che aveva condannato il ricorrente, escluse l’aggravante e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, per il reato di cui all’art. 497-bis cod. pen., per avere usato un atto falso — una carta di identità recante le generalità di altro soggetto e la propria effigie — presso un ufficio postale, per aprire un conto corrente.

Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi: nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia; erronea applicazione di legge in punto di elemento soggettivo e dolo specifico; vizi motivazionali sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. In via preliminare rileva che i motivi si caratterizzano per l’oggettiva reiteratività, stante la totale sovrapponibilità delle argomentazioni proposte in sede di legittimità con quelle già dedotte in appello, in mancanza di un confronto con la motivazione del giudice di secondo grado, resa in senso conforme a quella di primo grado. Ribadisce quindi il principio secondo cui è inammissibile il ricorso fondato sugli stessi motivi dell’appello, motivatamente respinti, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente motivate, sia per la genericità delle doglianze, che solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.07.2014; Sez. 2, n. 27816 del 22.03.2019).

Quanto alla struttura motivazionale, la Corte osserva che la sentenza d’appello ha esaminato puntualmente le doglianze difensive, con motivazione solo in parte per relationem, legittima quando il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha ritenute coerenti con la propria decisione (Sez. 2, n. 55199 del 29.05.2018; Sez. U, n. 21 giugno 2000, Primavera). La sentenza di appello si salda con quella di primo grado in un unico corpo argomentativo, poiché i motivi di gravame non hanno riguardato elementi nuovi. In presenza di doppia conforme, il giudice di appello non è tenuto ad analizzare dettagliatamente ogni risultanza, essendo sufficiente una valutazione globale che dimostri di aver tenuto presenti i fatti decisivi; restano implicitamente disattese le argomentazioni logicamente incompatibili con la decisione (Sez. 2, n. 46261 del 18.09.2019; Sez. 1, n. 37588 del 18.06.2014).

Il primo motivo è inoltre manifestamente infondato: la Corte di appello ha motivato in modo immune da illogicità, evidenziando che l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. era stato notificato al difensore di ufficio, mentre la nomina del difensore di fiducia era successiva; irrilevante quella contenuta nel verbale di identificazione, relativa ad altro procedimento. La nullità dell’omessa notifica è a regime intermedio e deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 45581 del 24.10.2013); essa risulta comunque sanata ai sensi degli artt. 183 e 184 cod. proc. pen., per essere stata ritenuta tardiva e per assenza di concreto pregiudizio al diritto di difesa, essendo l’imputato sempre assistito da difensore nel giudizio di primo grado.

Il secondo motivo è manifestamente infondato: la Corte di appello ha spiegato la piena consapevolezza del possesso del falso documento, smentendo la tesi difensiva con le risultanze processuali e la testimonianza dell’addetto all’ufficio postale. Integra il delitto di cui all’art. 497-bis cod. pen. il mero possesso di un documento falso recante la foto del possessore con false generalità, indipendentemente dall’uso che il soggetto intenda farne (Sez. 5, n. 40272 dell’11.07.2016; Sez. 5, n. 21003 del 22.02.2024). Il terzo motivo attiene al trattamento sanzionatorio e involge una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, non sindacabile in legittimità ove sorretta da sufficiente motivazione; le censure sulle attenuanti generiche sono incomprensibili, essendo state riconosciute fin dal primo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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