Aspecificità dei motivi e inammissibilità del ricorso in Cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 10340 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione i cui motivi siano aspecifici, ossia privi di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. La mancanza di specificità si apprezza sia come indeterminatezza delle censure, sia come omissione di un confronto critico con le esplicitazioni del giudice di merito, la cui valutazione, se immune da vizi logici, non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente, dichiarato delinquente abituale, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila che ne aveva confermato la condanna per il delitto di rapina impropria.
Con il primo motivo deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato; con il secondo censurava il diniego delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva; con il terzo lamentava la mancata sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 610 cod. proc. pen., ha esaminato i motivi di ricorso, reputandoli tutti inammissibili per aspecificità.
Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato come le censure fossero meramente riproduttive delle ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La giurisprudenza di legittimità, richiamata nell’ordinanza, è costante nell’affermare che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo come genericità-indeterminatezza, ma anche come mancanza di correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e i motivi di impugnazione, che non possono ignorare le esplicitazioni del giudice censurato.
Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati parimenti inammissibili perché volti a contestare valutazioni di merito espresse senza vizi logici dalla Corte territoriale. In particolare, il diniego delle attenuanti generiche e la contestazione della recidiva risultavano sorretti da motivazione congrua, fondata sull’assenza di elementi favorevoli e sull’incremento di pericolosità del reo. Analogamente, la prognosi negativa in ordine al rispetto della misura sostitutiva della detenzione domiciliare è stata ritenuta coerente e non sindacabile in sede di legittimità.
La Corte ha pertanto dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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