Attenuanti generiche e risarcimento del danno: inammissibili i motivi in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 12930 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso. La valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa, non potendo supplire al ristoro integrale un pagamento soltanto parziale. La dosimetria della pena e il bilanciamento tra opposte circostanze sfuggono al sindacato di legittimità quando siano sorretti da sufficiente motivazione e non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
Il Fatto
I ricorrenti sono stati condannati in primo grado per rapina e la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 23/05/2024, ha riformato parzialmente il trattamento sanzionatorio, confermando il giudizio di equivalenza tra le circostanze.
Avverso tale pronuncia gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, contestando la mancata applicazione delle attenuanti generiche in un giudizio di prevalenza rispetto alle opposte circostanze e il mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che, pur essendo stati proposti distinti atti di impugnazione, i motivi dedotti sono sostanzialmente sovrapponibili e possono essere trattati congiuntamente.
Entrambi i motivi sono formulati in termini non consentiti in sede di legittimità e, in ogni caso, manifestamente infondati. Quanto all’attenuante dell’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., i giudici di merito hanno motivato in ordine al valore, non soltanto intrinseco, di quanto sottratto alle persone offese, stimando insufficiente il risarcimento operato in loro favore.
La Corte ribadisce che, ai fini della configurabilità dell’attenuante, il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e che la valutazione sulla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, il quale può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa. Viene richiamata Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, secondo cui l’attenuante, di natura soggettiva, trova la sua causa giustificatrice nel rilievo che il risarcimento prima del giudizio rappresenta una prova tangibile dell’avvenuto ravvedimento del reo: essa deve dunque essere totale ed effettiva, non potendo supplirvi un ristoro soltanto parziale. È richiamata anche Sez. 3, n. 33795 del 21/04/2021, secondo cui il giudice può disattendere ogni atto negoziale pur ritenuto satisfattivo dalla persona offesa, con adeguata motivazione, senza necessità di procedere alla specifica quantificazione del danno astrattamente risarcibile mediante l’esame delle singole voci, allorché l’accordo transattivo non le contempli in modo analitico.
Per altro verso, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità logiche, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede: la conferma del giudizio di equivalenza, la congruità della pena rispetto al disvalore del fatto e alla personalità degli imputati, la non integralità del risarcimento a fronte del notevole valore dei beni oggetto di rapina, peraltro mai restituiti alle vittime.
Si tratta dell’esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, che sfugge al sindacato di legittimità quando sia sorretta da sufficiente motivazione. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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