Autosufficienza del ricorso e travisamento della prova nel giudizio di cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 12927 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall’art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che impone al ricorrente di indicare puntualmente gli atti asseritamente travisati e dei quali ritiene necessaria l’allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato è idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l’essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di doppia conforme e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio. La struttura unitaria del reato concorsuale implica che ciascun compartecipe risponda sia degli atti compiuti personalmente sia di quelli dei correi, nei limiti della concordata impresa criminosa, quando la sua attività si sia inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell’evento.
Il Fatto
La difesa del ricorrente ha impugnato la sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli, in data 05.07.2024, aveva confermato la condanna per il delitto di estorsione. Il ricorso, articolato in due motivi, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità. In particolare, si sosteneva che i giudici d’appello avessero omesso di considerare la denuncia di smarrimento della carta postepay, che — diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata — era stata ritualmente prodotta nel corso del giudizio di primo grado.
La questione approda in cassazione perché la difesa contesta, in sostanza, la mancata valutazione di un atto processuale, prospettando un travisamento della prova ad opera del giudice del merito.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per la manifesta infondatezza di entrambi i motivi. Il percorso argomentativo muove dal principio di autosufficienza del ricorso, richiamato anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. Esso si traduce nell’onere, per il ricorrente, di indicare puntualmente gli atti che assume travisati e dei quali ritiene necessaria l’allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Sul punto la Corte richiama Sez. V n. 5897 del 03.12.2020, dep. 2021, Cossu e Sez. II n. 35164 del 08.05.2019, Talamanca.
Il Collegio precisa poi i confini del vizio di travisamento della prova. Esso è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato è idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l’essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato. Restano fermi il limite del devolutum in caso di doppia conforme e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio.
Nel caso concreto, l’atto la cui valutazione sarebbe stata indebitamente pretermessa non è stato allegato al ricorso. Dalla verifica comunque operata dalla Corte, esso risulta sì prodotto in primo grado, ma si tratta di una denuncia di smarrimento della carta postepay di diversi mesi successiva ai fatti. Ne derivano considerazioni che corroborano indirettamente la motivazione dei giudici d’appello: il disegno unitario della frode informatica, la prova del contributo concorsuale consistito nell’incameramento dell’ingiusto profitto e nella successiva monetizzazione, l’inverosimiglianza delle dichiarazioni dell’imputato per l’illogicità del comportamento, caratterizzato da disinteresse, tardività della dichiarazione di smarrimento e mancato rimborso alla persona offesa.
La Corte ribadisce quindi l’inammissibilità di doglianze che mirano a una rivalutazione delle fonti probatorie o a un’alternativa ricostruzione dei fatti, estranee al sindacato di legittimità, richiamando Sez. Un. n. 12 del 31.05.2000, Jakani e Sez. V n. 26455 del 09.06.2022, Dos Santos. Quanto alla struttura unitaria del reato concorsuale, richiama Sez. II n. 51174 del 01.10.2019, Lucà e Sez. V n. 40449 del 10.07.2009, Scognamiglio. Sul riparto dell’onere probatorio, infine, ricorda che spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, in forza del principio di vicinanza della prova (Sez. II n. 6734 del 30.01.2020, Bruzzese). Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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