Parentela con il clan giustifica diniego della licenza ex art 88 TULPS (TAR Campania n. 8550 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di licenze ed autorizzazioni di pubblica sicurezza, tra cui la licenza per la raccolta di scommesse di cui all’art. 88 TULPS, l’Amministrazione può attribuire rilievo ai rapporti di parentela tra il titolare dell’impresa e familiari affiliati, organici o contigui ad associazioni mafiose. Tale rilievo è ammesso quando il rapporto, per natura, intensità o caratteristiche concrete, consenta di ritenere, secondo la logica del più probabile che non, che le decisioni sull’attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dal sodalizio attraverso la famiglia. La convivenza del richiedente con il genitore appartenente al clan territorialmente egemone integra un quadro indiziario sufficiente, non essendo necessaria la prova dell’attualità dell’affiliazione del parente. Il diniego opposto sul presupposto di un’istruttoria dettagliata non è viziato per difetto di motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente, legale rappresentante di una società, ha impugnato il decreto con cui il Commissariato di pubblica sicurezza ha rigettato l’istanza di rilascio della licenza ex art. 88 TULPS per la raccolta di scommesse da esercitare in un centro ubicato nel territorio di riferimento dell’organizzazione camorristica. Ha impugnato altresì la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 10-bis legge n. 241/1990.

Il ricorrente ha dedotto difetto di motivazione e di istruttoria, violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990, nonché violazione degli artt. 11 e 88 TULPS ed errore sul presupposto. Ha sostenuto che il rigetto si fonda unicamente su informative relative al padre, membro del clan, senza alcuna ingerenza di questi nell’attività del figlio, incensurato e senza carichi pendenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso. Il rigetto amministrativo scaturisce da un’istruttoria dettagliata ed esaustiva che ha accertato la posizione del genitore: precedenti penali per detenzione di sostanze stupefacenti, partecipazione alle attività del sodalizio, sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, più volte violata.

Il TAR ha valorizzato il decreto del Tribunale di Napoli – Sezione misure di prevenzione, che ha ritenuto sussistente l’indizio di attuale appartenenza del proposto ad un’associazione di tipo mafioso, anche in stato di detenzione. Il clan, nonostante l’azione di contrasto, risulta ancora attivo e pericoloso nel territorio ove sarebbe ubicato il centro scommesse.

Sui rapporti tra ricorrente e padre, il Collegio richiama il criterio elaborato dalla giurisprudenza amministrativa in tema di interdittive antimafia: l’Amministrazione può dare rilievo ai rapporti di parentela quando questi, per natura o caratteristiche concrete, lascino ritenere che l’impresa abbia una regìa familiare o che le sue decisioni possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia. Vengono richiamate Cons. Stato, Sez. III, n. 1743 del 2016, n. 5547 del 2018 e n. 2651 del 2020.

La Corte chiarisce che l’influenza non può desumersi dall’errata equazione tra parente e mafioso, ma dalla considerazione che l’organizzazione mafiosa si fonda sul nucleo della famiglia, sicché anche il soggetto non attinto da pregiudizio può subirne, nolente, l’influenza.

Applicando tali indirizzi, il TAR rileva che il ricorrente risiede nello stesso stabile del genitore. Tale dato è ritenuto sufficiente, sul piano indiziario, per considerare rilevanti i rapporti di parentela ai fini del collegamento, anche indiretto, tra la società e gli ambienti della criminalità organizzata. Il ricorso è quindi infondato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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