Giudizio di ottemperanza al giudicato, poteri del commissario ad acta e spese (TAR Campania n. 705 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta è nominato per assicurare la completa ed esatta esecuzione del titolo azionato e può compiere ogni atto necessario, comprese le modifiche di bilancio a carico dell’amministrazione inadempiente. I suoi poteri restano tuttavia circoscritti all’esecuzione della sentenza oggetto dell’azione e non si estendono alla condanna alle spese del giudizio di ottemperanza, per la quale si attivano gli ordinari rimedi esecutivi o un nuovo ricorso. L’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Non sono dovute le spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto.

Il Fatto

I ricorrenti, avvocati dichiaratisi antistatari, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui il Comune era stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori.

Dopo la notifica del titolo all’ente e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, i ricorrenti hanno dedotto il passaggio in giudicato della sentenza e la mancata ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione. Dalla documentazione prodotta emerge il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla Cancelleria; risulta inoltre eseguita la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere e decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Le statuizioni del dispositivo non hanno ricevuto esecuzione mediante l’effettivo pagamento.

Accertato il rispetto delle formalità e la fondatezza della pretesa, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di corrispondere le somme entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega. Il commissario, su richiesta della parte corredata da dichiarazione attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, deve insediarsi e provvedere entro novanta giorni, compiendo ogni atto necessario, incluse le eventuali modifiche di bilancio a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non legittimano l’impedimento all’esecuzione e che deve essere rispettata la disciplina dell’art. 159, comma 5, T.U.E.L..

Quanto alle spese, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui non sono dovute quelle non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, come le spese di precetto, poiché l’uso di strumenti esecutivi diversi è imputabile alla libera scelta del creditore.

È stata invece respinta la richiesta di estendere il mandato commissariale al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza e del contributo unificato. Secondo l’orientamento condiviso, i poteri del commissario ad acta sono circoscritti all’esecuzione del titolo e non si estendono all’ulteriore condanna alle spese, per la quale si possono attivare gli ordinari rimedi esecutivi o un altro ricorso ex artt. 112-115 c.p.a. Le spese di lite sono state liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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