Con il fissare l’udienza di merito ex art. 55, comma 10, c.p.a., il TAR Abruzzo non si pronuncia sulla domanda cautelare per l’installazione di una SRB (TAR Abruzzo n. 62 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., il giudice amministrativo può definire il giudizio cautelare nel merito, qualora ritenga sussistenti i presupposti per una decisione immediata, fissando l’udienza pubblica per la trattazione del ricorso. In tale evenienza, la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato non viene esaminata e le spese della fase cautelare possono essere compensate. La pronuncia di fissazione dell’udienza di merito non implica alcuna valutazione, nemmeno sommaria, sul fumus boni juris o sul periculum in mora.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore delle infrastrutture di telecomunicazione, impugnava la determinazione con cui il SUAP aveva confermato il rigetto dell’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione all’installazione di una Stazione Radio Base (SRB) nel territorio comunale. Nel ricorso, la società chiedeva altresì l’accertamento della formazione del silenzio assenso sull’istanza presentata, nonché l’annullamento del verbale della riunione della conferenza di servizi e degli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Si costituivano in giudizio il Comune interessato e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, mentre non si costituivano l’Associazione Sportello Unico e gli altri soggetti cointeressati. La società ricorrente presentava, ai sensi degli artt. 55 e 57 c.p.a., domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale, nella camera di consiglio del 26 maggio 2026, ha ritenuto sussistenti i presupposti per una definizione nel merito del giudizio, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.. Tale disposizione consente al giudice di adottare un’ordinanza che fissa l’udienza pubblica di trattazione del ricorso, senza pronunciarsi sulla domanda cautelare, quando la controversia presenti profili di complessità o quando la decisione di merito possa essere assunta in tempi ravvicinati.
La scelta del rito è stata motivata con la constatazione che la causa verte su questioni che richiedono un approfondimento proprio della fase di merito, non essendo possibile una valutazione sommaria tipica della fase cautelare. In particolare, la vicenda coinvolge una pluralità di atti e di interessi pubblici legati alla localizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e alla corretta applicazione della disciplina sul silenzio assenso.
Conseguentemente, il Tribunale ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 9 ottobre 2026, disponendo la compensazione delle spese della presente fase cautelare. Il provvedimento non contiene alcuna valutazione in ordine alla fondatezza del ricorso, né alla sussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta.
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Nota della Redazione
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