Giudizio di ottemperanza e penalità di mora per retribuzione docente non corrisposta (TAR Campania n. 8552 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando il titolo azionato è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e può designare sin d’ora un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. La domanda di penalità di mora, prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., va accolta e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento, fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso all’Amministrazione.

Il Fatto

Il giudice del lavoro di Napoli, con sentenza passata in giudicato, ha dichiarato il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente per i periodi di supplenza scolastica breve e saltuaria, condannando il Ministero al pagamento di una somma determinata, oltre interessi legali. La decisione risulta notificata all’Amministrazione scolastica.

A fronte del mancato adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo l’ordine di esecuzione, la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata e all’inutile decorso del termine dilatorio dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996. Sotto tale profilo il ricorso è stato ritenuto fondato.

È stato pertanto ordinato all’Amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze come liquidate nel titolo.

Il Collegio ha ritenuto di designare sin d’ora il Commissario ad acta indicato nel dispositivo. Questi, decorso inutilmente il termine assegnato ed entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari al pagamento a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.

È stata accolta anche la domanda di penalità di mora, in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute e non corrisposte, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso all’Amministrazione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono state liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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