Rateizzazione del debito fiscale interrompe la prescrizione del credito erariale (Cass. civ. Sez. V n. 7663 del 22.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di rateizzazione del debito fiscale, presentata dal contribuente ai sensi dell’art. 3 bis del d.lgs. n. 462/1997, opera quale atto interruttivo della prescrizione del credito erariale, secondo i principi civilistici di cui all’art. 2944 cod. civ., non richiedendo un intento ricognitivo dell’altrui credito. Il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi in misura piena. La notificazione della cartella conseguente deve essere eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata. Il termine biennale risulta rispettato quando la notifica intervenga entro tale arco temporale, senza che possa applicarsi la prescrizione quinquennale all’intera pretesa tributaria.

Il Fatto

La vicenda riguarda una cartella di pagamento emessa per il recupero di imposte non versate relative all’anno di imposta 2006, a seguito di adesione del contribuente alla comunicazione di avviso bonario e successiva rateizzazione. Il mancato versamento della diciannovesima rata aveva determinato l’emissione della cartella, con applicazione delle sanzioni nella misura ordinaria e degli interessi.

In primo grado il ricorso del contribuente era accolto per difetto di motivazione dell’atto. La CTR della Puglia aveva parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia, applicando la prescrizione quinquennale alla pretesa relativa all’anno 2006 per omessa pronuncia del primo giudice. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il motivo di ricorso è fondato. La Corte rileva che la sentenza impugnata è lacunosa e giuridicamente errata laddove afferma che i giudici di primo grado non si sarebbero pronunciati sulla prescrizione: dall’estratto della decisione risulta invece che la CTP aveva espressamente ritenuto la notifica avvenuta nei termini previsti dalla legge, applicando l’art. 112 cod. proc. civ.

La Corte osserva che si trattava di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.p.r. n. 600/1973, con comunicazione consegnata al contribuente il 22.04.2009. Il contribuente aveva aderito alla rateizzazione senza contestazioni, onorando diciotto rate e omettendo la diciannovesima, scaduta il 31.12.2013. Il ruolo era stato reso esecutivo il 05.09.2014.

L’art. 3 bis del d.lgs. n. 462/1997, nel testo ratione temporis vigente, prevedeva al comma 4 che il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi dovuti, dedotto quanto versato. Il comma 5 stabiliva che la notificazione delle cartelle deve avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.

Nella specie tale termine risulta osservato: la rata omessa era la diciannovesima, scaduta il 31.12.2013, e la cartella è stata notificata il 23.01.2015, come accertato senza contestazioni. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la domanda di rateizzazione, unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati, configura un riconoscimento del debito con conseguente interruzione della prescrizione. Il nuovo termine decorre dalla scadenza delle singole rate. Sarebbe altrimenti troppo semplice richiedere la rateizzazione, interrompere i versamenti ed eccepire la prescrizione.

La pronuncia impugnata è pertanto cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia-Bari, in diversa composizione, per nuovo esame e regolamentazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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