Indetraibilità IVA per operazioni oggettivamente inesistenti e onere di motivazione sulle presunzioni (Cass. civ. Sez. 5 n. 6634 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, la detrazione dell’imposta assolta su acquisti relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti deve essere negata, in quanto il diritto alla detrazione postula che le attività economiche siano soggette ad imposta e non sia eliminato il rischio di perdita di gettito fiscale. Il pagamento dell’IVA a debito, indicata nelle fatture emesse per le operazioni fittizie, non è di per sé sufficiente ad escludere tale rischio, che permane fintantoché l’emittente non abbia provveduto, in tempo utile, alla rettifica delle fatture, ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 633/1972. In sede di giudizio tributario, il giudice di merito è tenuto a valutare la gravità, precisione e concordanza degli elementi di prova presuntiva offerti dall’Amministrazione finanziaria, non potendosi limitare ad un’astratta descrizione del funzionamento del mercato di riferimento. Il decreto di archiviazione penale, ai sensi dell’art. 408 c.p.p., non spiega alcuna efficacia di giudicato nel processo tributario ex art. 654 c.p.p.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2012, con il quale contestava la detraibilità dell’IVA assolta su acquisti di energia elettrica, ritenuti oggettivamente inesistenti. Secondo l’Ufficio, la società fornitrice avrebbe organizzato un meccanismo circolare di compravendite sul mercato telematico, con prezzi predeterminati tra società riconducibili ai medesimi soggetti e prive di autonoma struttura, così da realizzare operazioni fittizie, prive di rischio d’impresa e di logica economica.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della società e la Commissione Tributaria Regionale, rigettando l’appello dell’Agenzia, riteneva le operazioni reali, trattandosi di attività di trading a termine, e riconosceva il diritto alla detrazione. La sentenza della CTR richiamava, a sostegno, i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-712/17, relativi ad un analogo meccanismo per gli anni 2009 e 2010, e valorizzava l’assenza di perdita di gettito, l’avvenuto versamento dell’IVA e l’esistenza di pronunce favorevoli e di un decreto di archiviazione. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo, ravvisando un’erronea applicazione dei principi sanciti dalla sentenza Corte di Giustizia UE C-712/17. I giudici di legittimità chiariscono che la pronuncia europea, lungi dal riconoscere in via generalizzata la detrazione, ha condizionato tale diritto alla verifica che l’emissione di fatture per operazioni inesistenti fosse stata “anestetizzata”, con l’eliminazione del rischio di perdita per l’Erario. La mera circostanza che l’emittente abbia versato l’IVA a debito non è sufficiente, poiché la fattura fittizia rimane comunque utilizzabile per esercitare la detrazione, determinando il rischio (da eliminare in tempo utile) che la Corte assume come criterio dirimente.
Il secondo motivo è parimenti fondato. La Suprema Corte evidenzia come la CTR abbia erroneamente svalutato gli elementi presuntivi offerti dall’Amministrazione finanziaria, quali la circolarità delle operazioni, la compensazione dei saldi, l’assenza di margini e la preordinazione dei prezzi. Il giudice di merito, soffermandosi esclusivamente sulla normale operatività del mercato a termine, ha omesso di valutare se le operazioni, in concreto, fossero state poste in essere al di fuori degli schemi negoziali tipici, violando il disposto dell’art. 2729 c.c. in tema di valutazione delle presunzioni. La Corte stigmatizza la motivazione “astratta”, che non specifica le ragioni per cui gli indizi non fossero gravi, precisi e concordanti, ed esclude la rilevanza del richiamo generico ad altre pronunce favorevoli, non potendosi configurare una motivazione per relationem in assenza della loro descrizione.
Quanto al terzo motivo, assorbito dal secondo, la Corte ribadisce che il decreto di archiviazione ex art. 408 c.p.p. non spiega alcuna efficacia preclusiva nel giudizio tributario, non rientrando tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata ai sensi dell’art. 654 c.p.p., con la conseguenza che il giudice tributario può liberamente definire e qualificare i medesimi fatti.
In accoglimento del ricorso, la sentenza viene cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
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Nota della Redazione
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