Valore della causa nella procedura fallimentare ai fini dell’equo indennizzo (Cass. civ. Sez. II n. 14542 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata, quando il procedimento presupposto consista in una procedura fallimentare, ai fini del limite di cui all’art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001, secondo cui l’ammontare dell’indennizzo non può superare il valore della causa, occorre fare riferimento, in via di interpretazione analogica, al criterio degli artt. 10 e ss. c.p.c., e quindi all’importo richiesto con la domanda di insinuazione al passivo. È invece da respingere la tesi che ancora l’indennizzo all’importo ammesso al passivo o assegnato in sede di riparto: tale ancoraggio è privo di base normativa e intrinsecamente irrazionale, dipendendo da variabili indipendenti dalla natura del credito azionato e dalla situazione soggettiva del creditore. Il decreto che determini il valore del giudizio presupposto sulla sola parte del credito rimasta insoddisfatta viola il principio.

Il Fatto

I ricorrenti avevano proposto domanda di equa riparazione per la durata non ragionevole di una procedura fallimentare. Il giudice di primo grado, in composizione monocratica, aveva liquidato somme in loro favore.

Il Ministero della Giustizia propose opposizione ai sensi dell’art. 5-ter della l. n. 89/2001. La Corte di appello, in composizione collegiale, revocò in parte il decreto monocratico e limitò l’indennizzo alla sola parte dei crediti insinuati al passivo rimasta insoddisfatta dopo i pagamenti parziali operati dal Fondo di garanzia presso l’INPS. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, con il quale i ricorrenti censurano il criterio di determinazione del valore del giudizio presupposto.

La Motivazione della Corte

Il motivo è fondato. I ricorrenti denunciano la violazione e mancata applicazione dell’art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001, in relazione all’art. 10 c.p.c., lamentando che il decreto impugnato non aveva applicato, per le procedure fallimentari, il criterio fissato dagli artt. 10 e ss. c.p.c., che impone di guardare ai crediti oggetto delle domande di insinuazione al passivo.

La Corte richiama il proprio orientamento consolidato: quando il giudizio nel quale si è verificata la violazione del principio di ragionevole durata consiste in una procedura fallimentare, per applicare il limite dell’art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001 occorre fare riferimento, in via di interpretazione analogica, al criterio degli artt. 10 e ss. c.p.c., e dunque all’importo richiesto con la domanda proposta dal creditore nella procedura.

Viene espressamente respinta la tesi opposta, secondo cui rileverebbe l’importo ammesso al passivo o assegnato al creditore in sede di riparto. La Corte osserva che l’ancoraggio dell’indennizzo a tale ammontare è, per un verso, del tutto sfornito di basi normative e, per altro verso, intrinsecamente irrazionale, giacché l’entità di quell’importo dipende da variabili molteplici e indipendenti sia dalla natura ed entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore. A sostegno richiama i precedenti Cass. n. 4620/2024, Cass. n. 5757/2023, Cass. n. 22373/2023, Cass. n. 35319/2022, Cass. n. 11372/2019 e Cass. n. 24362/2018.

La Corte di appello non si è attenuta a tale principio: ha determinato il valore della domanda del giudizio presupposto con riferimento all’ammontare, inferiore, circoscritto alla parte dei crediti insinuati al passivo rimasta insoddisfatta dopo il pagamento parziale del Fondo di garanzia presso l’INPS. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione del decreto impugnato e rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione collegiale, che dovrà uniformarsi al principio di diritto esposto e provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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