Rateizzazione del debito tributario interrompe la prescrizione e smentisce l’omessa notifica (Cass. civ. Sez. V n. 8688 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di rateizzazione del debito contributivo, pur non costituendo acquiescenza in ordine all’an debeatur, integra riconoscimento del debito ai sensi dell’art. 2944 cod. civ., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione. Il riconoscimento non ha natura negoziale né carattere recettizio e non richiede una specifica intenzione ricognitiva, essendo sufficiente che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà. La presentazione dell’istanza è inoltre incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento. L’accertamento sulla natura cautelare o ricognitiva della dichiarazione rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da corretta motivazione.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un estratto di ruolo relativo a numerose cartelle di pagamento, lamentandone l’omessa notifica e affermando di averne avuto conoscenza solo attraverso l’autonoma acquisizione del predetto estratto. La Commissione tributaria regionale, pur ritenendo ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo, dichiarava inammissibile il ricorso perché tardivamente proposto rispetto alla data del 16 settembre 2015, in cui il contribuente aveva avanzato richiesta di rateizzazione ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Avverso tale statuizione il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, lamentando l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione quinquennale, la violazione degli artt. 100 e 360-bis cod. proc. civ. e la violazione dell’art. 1988 cod. civ. in relazione alla rilevanza attribuita alla richiesta di rateizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina preliminarmente il secondo motivo, dichiarandolo inammissibile. Le censure prospettate come violazione di legge ai sensi del n. 3 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. costituiscono in realtà error in procedendo, da dedurre ai sensi del n. 4. Il motivo, inoltre, non coglie la ratio decidendi: la sentenza impugnata non nega l’interesse ad agire del ricorrente, ma accerta l’inammissibilità del ricorso per tardività, individuando il momento della conoscenza delle cartelle non nella richiesta dell’estratto di ruolo, ma nella richiesta di rateizzazione.
Quanto alla statuizione di ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, non impugnata dall’Agenzia, il Collegio rileva che sulla questione si è formato giudicato interno. Richiamando Sez. V n. 25906 del 2017, si precisa che il giudicato interno preclude la rilevabilità d’ufficio delle relative questioni solo se espresso. Ne deriva l’impossibilità di rilevare d’ufficio l’inammissibilità dell’originario ricorso per difetto di interesse ad agire, conseguente allo ius superveniens dell’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, che ha introdotto il comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, stabilendo la generale non impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022.
Il primo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono dichiarati infondati. Richiamando Cass. n. 19401 del 2022, la Corte ribadisce che il riconoscimento dell’altrui diritto, cui l’art. 2944 cod. civ. ricollega l’effetto interruttivo, non ha natura negoziale ma costituisce atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non esige una specifica intenzione ricognitiva. Esso può essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
Applicando il principio all’istanza di rateizzazione, con orientamento consolidato (Sez. V n. 27672 del 2020), si afferma che la domanda non costituisce acquiescenza sull’an della pretesa, ma integra riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ed è incompatibile con l’allegazione dell’omessa notifica. Le decisioni richiamate dal ricorrente (Sez. VI-5 n. 12735 del 2020 e Sez. L n. 5549 del 2021) non si pongono in contrasto, limitandosi a confermare che la rateizzazione non è acquiescenza. Il motivo difetta inoltre di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non emergendo la natura meramente cautelare dell’istanza. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.