Rinuncia al ricorso e sopravvenuta carenza di interesse non comportano contributo unificato (Cass. civ. Sez. V n. 14656 del 31.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, determinata dalla rinuncia al ricorso per cassazione, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso e non l’estinzione del processo. L’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso, poiché tale misura si applica ai soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o della declaratoria di inammissibilità o improcedibilità. Trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Il principio opera anche quando l’inammissibilità sopravvenga alla proposizione del ricorso.

Il Fatto

La vicenda riguarda una società esercente uno stabilimento balneare che aveva impugnato un avviso di accertamento emesso da un Comune, con il quale era stata accertata una differenza dovuta a titolo di Tarsu per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013. L’amministrazione aveva applicato all’intera superficie occupata l’aliquota prevista per l’attività di stabilimento balneare, mentre la contribuente aveva versato l’imposta distinguendo le aree in base alle specifiche attività svolte.

Dopo l’accoglimento parziale in primo grado, limitato alle sanzioni, la CTR Campania aveva rigettato l’appello principale della contribuente e accolto quello incidentale del Comune. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio di legittimità, la contribuente ha depositato, per il tramite del difensore, atto di rinunzia al ricorso, ritualmente notificato a mezzo pec sia al Comune sia al suo procuratore costituito. La società ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo le parti transatto la controversia e avendo essa provveduto al pagamento della Tarsu e di tutte le spese legali dei gradi di merito.

La Corte osserva che, sebbene l’atto di rinuncia provenga da difensore non munito di mandato speciale a tale effetto, ricorrono comunque i presupposti per dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. In considerazione dell’avvenuto versamento delle spese processuali spettanti al Comune, si giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

Quanto al contributo unificato, il Collegio dà continuità al principio secondo cui l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione. Il testo della norma, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, collega il versamento dell’ulteriore importo ai soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità. La Corte richiama sul punto Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175 e Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 1907.

Il Collegio precisa altresì che tali presupposti processuali non sussistono quando venga in considerazione un’ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso, come nella specie, richiamando Cass., 2 luglio 2015, n. 13636, Cass., 20 luglio 2021, n. 20697, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732, Cass., 7 giugno 2018, n. 14782 e Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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