Rateizzazione fiscale, legittimo il piano di ammortamento alla francese (Cass. civ. Sez. V n. 8035 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rateizzazione dei debiti fiscali è legittima l’applicazione del c.d. metodo di ammortamento alla francese, con rate costanti in cui la quota capitale aumenta progressivamente e la quota interessi decresce, non ravvisandosi alcuna violazione del principio di trasparenza, poiché tale criterio è predeterminato dalla Direttiva Nazionale di Equitalia e trova supporto nell’art. 19, comma 1 ter, d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile in via estensiva per eadem ratio a tutte le forme di rateizzazione fiscale. La conoscenza delle cartelle esattoriali oggetto del piano di rateazione impugnato, desumibile dalla stessa proposizione dell’istanza di dilazione, è equipollente alla notificazione, costituendo lo strumento alternativo all’impugnazione per difetto di notifica. La motivazione è solo apparente, e la sentenza nulla per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione.

Il Fatto

La vicenda riguarda una società contribuente che aveva presentato due distinte istanze di rateizzazione del pagamento di imposte, accolte dall’agente della riscossione, impugnando contestualmente i titoli correlativi. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 4911/21/2015, aveva rigettato l’appello.

Il giudice di appello aveva escluso la fondatezza dell’impugnazione delle cartelle per difetto di notifica, ritenendo che le istanze di rateazione ne dimostrassero aliunde la conoscenza, e aveva disatteso le eccezioni sulla validità del provvedimento di dilazione, sugli interessi di mora, sui compensi di riscossione e sui termini delle dilazioni. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il tema della notificazione delle cartelle. Il giudice di appello ha affermato la conoscenza, equipollente a notifica, degli atti riscossivi oggetto del piano impugnato: altrimenti, osserva la Corte, non si vede come la relativa istanza di rateazione avrebbe potuto essere proposta, costituendo evidentemente strumento alternativo all’impugnazione per difetto di notificazione. La censura di violazione di legge è dunque infondata.

Sul secondo e terzo motivo, relativi al vizio motivazionale assoluto, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 22232 del 2016: la motivazione è solo apparente, e la sentenza nulla per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione. Nel caso concreto la sentenza impugnata contiene una puntuale argomentazione, ben oltre il minimo costituzionale, e non corrisponde ai paradigmi invalidanti. Quanto all’art. 115 cod. proc. civ., la Corte ribadisce che la Cass. n. 27000 del 2016 preclude il sindacato sulla erronea valutazione del materiale istruttorio, e che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove ritenute più attendibili, senza dover dar conto di tutte le allegazioni.

Sul quarto motivo, la Corte conferma la legittimità del calcolo del piano di ammortamento con il criterio alla francese. Non vi sono precise regole normative di calcolo e le disposizioni evocate dalla contribuente non sono applicabili, neppure analogicamente. Richiamando la Sez. V n. 27823 del 2023, la Corte ribadisce la piena legittimità del metodo, predeterminato dalla Direttiva Nazionale di Equitalia con supporto nell’art. 19, comma 1 ter, d.P.R. n. 602 del 1973.

Sul quinto e sesto motivo, concernenti l’obbligo di motivazione del provvedimento di dilazione e i termini delle dilazioni, la Corte rileva l’inammissibilità per la preclusione del doppia conforme e comunque l’infondatezza: la disposizione di riferimento è l’art. 7, comma 2, legge n. 212/2000, la cui ottemperanza non risulta contestata specificamente. Il sesto motivo difetta di specificità, mirando a un sindacato di merito estraneo al giudizio di legittimità.

Sul settimo motivo, relativo alla sottoscrizione dei ruoli, la Corte richiama la Sez. V n. 27561 del 2018: l’art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l’omessa sottoscrizione, operando la presunzione di riferibilità dell’atto all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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