Rimborso accise: la traslazione dell’imposta va provata dall’Amministrazione (Cass. civ. Sez. V n. 24467 del 03.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso di accise armonizzate indebitamente corrisposte, la mancata traslazione del tributo non integra elemento costitutivo del diritto al rimborso: l’avvenuta traslazione costituisce fatto impeditivo, il cui onere probatorio grava sull’Amministrazione finanziaria. Questa può ricorrere anche a presunzioni, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ., non essendo sufficiente il ricorso a presunzioni semplici fondate sull’id quod plerumque accidit. La generica appostazione dell’accisa tra i costi di bilancio costituisce mero indizio, inidoneo di per sé a integrare la prova della traslazione, salvo che dal documento contabile emerga l’inserimento nella voce B6 o in altra equipollente. L’Amministrazione è inoltre tenuta a dimostrare l’ingiustificato arricchimento che il rimborso procurerebbe all’operatore.
Il Fatto
Una società produttrice di energia elettrica aveva versato, nell’aprile 2007, una somma a titolo di accisa su una partita di olio combustibile impiegato in una centrale per la produzione di energia destinata al mercato all’ingrosso. La società aveva chiesto il rimborso, invocando l’efficacia diretta dell’art. 14, comma 1, lett. a), della direttiva 2003/96/CE, come affermato dalla sentenza della Corte di giustizia UE del 17.07.2008 (C-226/07), non avendo l’Italia recepito la direttiva entro il termine previsto.
Il diniego opposto dall’Amministrazione doganale era stato confermato sia in primo grado sia in appello. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato il gravame osservando che l’accisa rientrava tra i costi di produzione concorrenti a formare il prezzo finale del prodotto e, dunque, ricadeva sugli acquirenti dell’energia venduta. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, con cui si deduceva la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, sono stati rigettati. Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e la successiva Cass. S.U. n. 22232 del 2016, la Corte ha ricordato che l’anomalia motivazionale censurabile è solo quella che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando estranee al sindacato le mere censure di contraddittorietà o insufficienza. La sentenza impugnata, pur succinta, rende percepibile l’iter logico seguito e supera il minimo costituzionale.
Il nucleo del ricorso riguarda il terzo e il quarto motivo, esaminati unitariamente e accolti. La Corte muove dalla premessa che l’accisa versata costituisce pagamento indebito, non dovuto ab origine per l’efficacia diretta della direttiva anche prima del d.lgs. n. 26 del 2007. Richiama quindi l’art. 29, comma 2, della l. n. 428 del 1990, come modificato dall’art. 21 della l. n. 13 del 2007, che espressamente esclude che la traslazione possa essere presunta dagli uffici tributari. La modifica si era resa necessaria dopo la sentenza Commissione c. Italia, C-129/00.
Secondo la giurisprudenza unionale, la prova della traslazione incombe sull’Amministrazione, la quale non può fondarsi su una presunzione generica legata all’andamento ordinario del mercato, ma deve indicare elementi concreti, anche indiziari, dell’effettivo trasferimento del peso economico. La Corte richiama il proprio consolidato orientamento (Cass. n. 19618 del 2015, Cass. n. 19975 del 2019, Cass. n. 2810 del 2020, Cass. n. 31679 del 2022, Cass. n. 32982 del 2024): la traslazione è fatto impeditivo, la prova può fondarsi su presunzioni qualificate e occorre dimostrare anche l’ingiustificato arricchimento.
La Commissione tributaria regionale ha desunto la traslazione dal generico riferimento al bilancio della contribuente, senza chiarire se l’imposta fosse stata collocata nella voce B6 — tra i costi di acquisto di materie prime e merci — ovvero in altra voce. Solo l’inserimento nella voce B6 assume valenza probatoria, mentre la collocazione tra gli oneri diversi di gestione ha carattere neutro.
Quanto al quarto motivo, i giudici di appello non hanno verificato se l’Amministrazione avesse provato l’arricchimento senza causa, requisito ulteriore del diniego. La Corte richiama sul punto la giurisprudenza della Corte di giustizia (C-147/01, C-606/22), secondo cui la traslazione integrale non implica necessariamente l’assenza di pregiudizio per l’operatore, che può subire una perdita connessa alla riduzione dei volumi di vendita. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.