Accertamento con adesione intangibile: inammissibile il ricorso sui costi da reato (Cass. civ. Sez. V n. 2985 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Qualora la sentenza d’appello fondi il rigetto su una ratio decidendi autonoma — l’intangibilità dell’accertamento con adesione e l’improponibilità delle istanze di rimborso che ne costituiscano surrettizia impugnazione — e tale ratio non sia fatta oggetto di specifica censura, il ricorso per cassazione è inammissibile per carenza di interesse o per passaggio in giudicato della sentenza impugnata. La parte che si limiti a sostenere, senza sviluppo argomentativo, l’equiparazione dell’accertamento con adesione agli atti impositivi autoritativi non contrasta la motivazione della sentenza, ma la prescinde, lasciando integra una ragione decisoria idonea da sola a sorreggere il dispositivo. In tema di “costi da reato”, la mancanza di prova dell’assoluzione dall’art. 14, comma 4 bis, della legge n. 537 del 1993 preclude il rimborso, restando irrilevante l’individuazione dell’atto costituente esercizio dell’azione penale.

Il Fatto

Nel 2011 la Procura della Repubblica avviava un procedimento penale per esercizio abusivo dell’attività bancaria e finanziaria nei confronti di un istituto di credito estero, ipotizzando che, tramite alcune società facenti capo a un gruppo, l’attività fosse svolta abusivamente in Italia. Nel corso delle indagini preliminari la Guardia di Finanza elevava un processo verbale di constatazione, con cui disconosceva la deducibilità fiscale dei costi sostenuti da alcune società del gruppo per i periodi d’imposta 2005-2008, proponendone il recupero a tassazione ai sensi dell’art. 14, comma 4 bis, della legge n. 537 del 1993.

La società contribuente definiva la pretesa mediante accertamento con adesione concluso nel dicembre 2012. Il P.M. aveva presentato richiesta di rinvio a giudizio nel settembre 2012; una questione di competenza si risolveva solo nel 2017. Nel 2016 la società presentava istanze di rimborso ai fini IRAP, sostenendo che il disconoscimento dei costi era illegittimo perché anteriore all’esercizio dell’azione penale, con conseguente caducazione dell’adesione. Le istanze restavano senza risposta e i ricorsi avverso il silenzio-rifiuto venivano rigettati in primo e secondo grado; da qui il ricorso per cassazione, rigettato nel merito dal Procuratore Generale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, con i quali la ricorrente sosteneva che il processo verbale di constatazione costituisse atto di esteriorizzazione della pretesa fiscale, anteriore all’esercizio dell’azione penale, e che la questione di competenza avesse privato di effetti la richiesta di rinvio a giudizio del 2012.

Il ricorso è dichiarato inammissibile per una ragione assorbente. La sentenza d’appello aveva affermato che, non essendo provata l’assoluzione dal reato contestato, la mancanza di una sentenza assolutoria esclude il diritto al rimborso e che l’adesione all’invito determina l’intangibilità della pretesa erariale, essendo preclusa ogni impugnazione dell’accertamento definito per adesione: le istanze di rimborso sarebbero quindi improponibili, in quanto surrettizia forma di impugnazione.

La Corte rileva che la contribuente non ha impugnato specificamente questo passaggio. Nell’intero ricorso essa non si confronta con la natura dell’accertamento con adesione, ma la presuppone, sostenendo senza sviluppo argomentativo che esso non si differenzierebbe dagli atti impositivi autoritativi e unilaterali.

Ne segue che la intangibilità dell’accertamento con adesione integra una ratio decidendi autonoma, idonea da sola a sorreggere il dispositivo. La sua mancata specifica censura determina la carenza di interesse a ricorrere o, secondo altro orientamento, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, richiamandosi sul punto un precedente di legittimità e due ordinanze emesse sulla stessa vicenda sostanziale.

Le spese seguono la soccombenza e si dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *