Contraddittorio preventivo: la valutazione di idoneità delle osservazioni del contribuente è insindacabile in Cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 15759 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei tributi armonizzati, la violazione dell’obbligo del contraddittorio preventivo comporta l’invalidità dell’atto impositivo, purché il contribuente abbia enunciato in concreto gli elementi di fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale. La valutazione circa la cd. prova di resistenza, ossia l’idoneità delle argomentazioni del contribuente a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, spetta al giudice di merito secondo una valutazione probabilistica ex ante ed è insindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti del vizio di motivazione. Il termine concesso per l’interlocuzione preventiva non ha natura perentoria.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società in liquidazione e ai suoi soci un avviso di accertamento per maggiori ricavi non contabilizzati relativi all’anno d’imposta 2014. A seguito di un procedimento di accertamento con adesione, l’Amministrazione annullava parzialmente in autotutela l’atto, azzerando la pretesa per IRAP e IRPEF e riducendo quella per IVA.
I contribuenti impugnavano l’avviso, deducendo, tra gli altri motivi, la violazione del contraddittorio preventivo. Il giudice di primo grado annullava l’atto, rilevando che l’invito a comparire pervenuto alla società conteneva l’indicazione di un appuntamento in una data antecedente alla ricezione della comunicazione, frutto di un evidente errore. La società aveva segnalato il disguido chiedendo un nuovo appuntamento, ma l’Amministrazione aveva comunque notificato l’avviso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia confermava la decisione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel rigettare il ricorso dell’Amministrazione, ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 10, comma 1, legge n. 212/2000. La Corte ha chiarito che, sebbene per i tributi armonizzati sia sufficiente assicurare l’effettività del contraddittorio indipendentemente dagli strumenti concretamente adottati, il giudice d’appello aveva compiuto una valutazione di merito circa l’inidoneità degli strumenti attivati dall’Ufficio, valorizzando la manifestazione di disponibilità alla collaborazione dei contribuenti. Tale valutazione, proprio perché afferente al merito della vicenda, non può essere censurata in sede di legittimità se non deducendo il vizio di motivazione, nella specie non prospettato.
Analoga declaratoria di inammissibilità ha riguardato il secondo motivo, con cui si denunciava la violazione di norme europee in relazione alla valutazione della prova di resistenza. La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 21271/2025, secondo cui la verifica circa la non pretestuosità delle deduzioni del contribuente spetta al giudice di merito. Questi deve valutare, con giudizio probabilistico ex ante, se le argomentazioni fossero idonee a produrre un esito diverso del procedimento impositivo, senza che sia richiesto che siano completamente fondate.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice d’appello, il quale aveva desunto la non pretestuosità delle doglianze dal fatto che l’Amministrazione, all’esito dell’accertamento con adesione, aveva ridotto la pretesa IVA, riconoscendo implicitamente un errore di metodo nella rettifica. La Corte ha infine precisato che la valutazione in questione è insindacabile in Cassazione, se non nei limiti del vizio di motivazione, non dedotto nel ricorso.
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Nota della Redazione
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