Inammissibilità per difetto di interesse verso censure su una sola ratio decidendi (Cass. civ. Sez. I n. 1015 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando una sentenza o un capo di essa si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, il rigetto delle censure concernenti una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, l’esame delle censure relative alle ulteriori rationes decidendi, poiché l’eventuale loro fondatezza non potrebbe condurre all’annullamento della pronuncia. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il creditore che invochi la surrogazione nelle ipoteche del creditore garantito è tenuto a indicare, sin dalla domanda di insinuazione ai sensi dell’art. 93, terzo comma, n. 4, l. fall., gli immobili della fallita su cui intende soddisfarsi in via ipotecaria; in difetto, il credito va collocato al chirografo secondo il quarto comma, secondo periodo, della medesima norma. Il rilievo di tale carenza probatoria non integra una questione rilevata d’ufficio in violazione dell’art. 101 cod. proc. civ., ma accertamento del mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’opponente.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, con decreto del 7 giugno 2017, respinse l’opposizione allo stato passivo del fallimento di una società proposta da alcuni soggetti per ottenere l’ammissione con collocazione ipotecaria di un credito, già ammesso al chirografo, vantato in via di regresso per aver concesso ipoteca su immobili di loro proprietà a garanzia di finanziamenti erogati alla società tramite quattro contratti di mutuo, e per aver subito l’espropriazione promossa dalle banche.
Il giudice del merito ritenne non provata l’esistenza di ipoteche iscritte dalle banche su immobili della società e, in ogni caso, non provata l’annotazione del trasferimento delle eventuali ipoteche prima della dichiarazione di fallimento. Proposto ricorso per cassazione da alcuni eredi del debitore originario e da altro soggetto, il fallimento resistette con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i tre motivi. Il primo denuncia violazione dell’art. 101 cod. proc. civ. per aver il tribunale rilevato d’ufficio, senza previo contraddittorio, le ragioni della decisione. Il motivo è infondato: la mancata iscrizione di ipoteche in favore delle banche su altri beni della fallita costituiva tema già dibattuto nel giudizio di opposizione, introdotto dal fallimento nella comparsa di costituzione.
Il tribunale, osserva la Corte, non ha pronunciato su questioni di fatto rilevate d’ufficio, ma si è limitato ad accertare il difetto di prova del diritto invocato, prova che era onere degli opponenti fornire, specificando sin dalla domanda di insinuazione, ai sensi dell’art. 93, terzo comma, n. 4, l. fall., su quali immobili della fallita intendessero soddisfarsi in surroga delle banche. Mancando tale indicazione, il credito non poteva che essere considerato chirografario, come previsto dal quarto comma, secondo periodo, della medesima norma.
Il secondo motivo prospetta contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili della motivazione, per aver il tribunale presupposto l’esistenza di immobili del debitore e poi concluso per la loro inesistenza. Il motivo è manifestamente infondato: il provvedimento si fonda su due rationes decidendi autonome e alternative, la principale costituita dall’accertamento della mancanza di prova degli immobili gravati da ipoteca, la subordinata dall’osservazione in diritto sull’annotazione anteriore al fallimento.
Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 45 l. fall. e 2843 cod. civ., sostenendo che l’annotazione possa eseguirsi anche dopo il fallimento. La censura è inammissibile. La Corte richiama il principio, consolidato, secondo cui quando si impugni una pronuncia fondata su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, il rigetto delle censure concernenti una di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, quelle relative alle ulteriori, non potendo la loro fondatezza condurre all’annullamento (cfr. Cass. Sez. U. n. 16602/2005). Il ricorso è rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese e con la statuizione sul contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.