Ravvedimento operoso e tenuità del lucro richiedono motivazione in appello (Cass. pen. Sez. VI n. 7106 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati in materia di sostanze stupefacenti, per l’applicazione dell’attenuante del ravvedimento operoso di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto ad accertare l’utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall’imputato. Tale valutazione non è censurabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione logica ed esaustiva. È correlativamente lacunosa, e impone l’annullamento con rinvio, la sentenza d’appello che, a fronte di uno specifico motivo, nulla spieghi sulle ragioni dell’inutilità delle dichiarazioni. Analogamente, la sentenza che ometta del tutto di pronunciarsi sul riconoscimento e sul bilanciamento dell’attenuante del lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen. deve essere annullata, dovendo il giudice confrontarsi con il principio di applicabilità di detta attenuante ai delitti in materia di stupefacenti e con il divieto di prevalenza sulla recidiva.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Torino che, in riforma parziale, ha confermato la condanna per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata alla cessione a terzi, derubricando i fatti nella ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Con il ricorso si deducono tre motivi.

Il primo censura il diniego dell’attenuante del ravvedimento operoso, sul rilievo che la sentenza d’appello avrebbe giudicato inconsistente l’apporto collaborativo dell’imputato senza spiegarne le ragioni, nonostante l’individuazione di un fornitore e la descrizione dettagliata di un altro. Il secondo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. Il terzo lamenta l’omesso riconoscimento dell’attenuante del lucro di speciale tenuità e la mancata risposta sul bilanciamento con la recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione giuridica relativa all’ambito applicativo dell’attenuante del ravvedimento operoso. Il Collegio richiama il principio secondo cui il giudice deve accertare l’utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative, con valutazione non censurabile in sede di legittimità se sostenuta da motivazione logica ed esaustiva, come affermato da Sez. IV n. 3946 del 19.01.2021.

Tale interpretazione è giudicata corretta, non essendo irragionevole la scelta del legislatore di riservare la previsione attenuante specifica alle condotte inserite in contesti criminali più articolati e pericolosi. Gli imputati altrimenti collaborativi possono trovare il premio sanzionatorio nel riconoscimento delle attenuanti comuni, a cominciare dalle generiche.

Viene tuttavia rilevato un difetto motivazionale. A fronte di uno specifico motivo d’appello, la sentenza impugnata nulla ha detto per spiegare la ragione dell’inutilità delle dichiarazioni ai fini della ricostruzione dei fatti. La motivazione si presenta perciò lacunosa e va integrata con annullamento con rinvio.

Il secondo motivo è rigettato. La sentenza motiva in modo espresso ed adeguato sulla determinazione della pena-base, e considerando la diversa ipotesi di reato ritenuta è ragionevole che la condotta si collochi su un livello di offensività più elevato rispetto alla fattispecie più lieve.

È invece accolto il terzo motivo. La sentenza ha omesso del tutto di rispondere al motivo d’appello, non tenendo conto del principio di Sez. Un. n. 24990 del 30.01.2020, che reputa l’attenuante del lucro di speciale tenuità applicabile ad ogni delitto commesso per motivo di lucro, compresi quelli in materia di stupefacenti, e compatibile con la fattispecie dell’art. 73, comma 5. Non è stata considerata neppure la sentenza della Corte cost. n. 141 del 2023, che ha dichiarato illegittimo l’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza di tale attenuante sulla recidiva. Ne segue l’annullamento con rinvio, limitatamente alle circostanze e al bilanciamento, ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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