Minaccia e idoneità intimidatoria: motivazione contraddittoria del Giudice di pace (Cass. pen. Sez. V n. 2118 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di minaccia di cui all’art. 612 cod. pen., che ha natura di reato di pericolo, è necessario che la minaccia — da valutarsi con criterio medio e in relazione alle concrete circostanze del fatto — sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, ancorché il turbamento psichico non si verifichi in concreto. Il giudice di merito che affermi l’insussistenza dell’idoneità intimidatoria con motivazione meramente assertiva, senza confrontarsi con le circostanze del fatto risultanti dal provvedimento e dalle dichiarazioni della persona offesa, incorre nel vizio di motivazione per contraddittorietà. La valutazione sull’attitudine della condotta a incidere sulla libertà psichica della vittima impone una delibazione complessiva del contesto in cui la frase è stata proferita, non una considerazione isolata della stessa.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una pronuncia del Giudice di pace di Chieti, che aveva assolto l’imputato dal reato di minaccia commesso in danno di una persona offesa. Il giudice di merito aveva ritenuto che la frase proferita dall’imputato non fosse idonea a turbare la libertà psichica della vittima.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, deducendo un unico motivo: il vizio di motivazione. Il ricorrente ha sostenuto che le parole pronunciate avessero valenza intimidatoria, soprattutto se valutate nel contesto in cui erano state proferite, e che il giudice di pace avesse trascurato circostanze rilevanti emerse nel giudizio. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio; la difesa ha depositato memoria per la conferma della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo l’unico motivo fondato. La Corte muove dalla premessa che il delitto di cui all’art. 612 cod. pen. ha natura di reato di pericolo. Ne consegue che, ai fini della sua integrazione, è sufficiente che la minaccia — valutata con criterio medio e in relazione alle concrete circostanze del fatto — sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, anche qualora il turbamento psichico non si verifichi in concreto.
La Corte richiama in proposito un consolidato orientamento di legittimità, citando Sez. 5 n. 644 del 06.11.2013, Sez. 2 n. 21684 del 12.02.2019 e Sez. 5 n. 6756 del 11.10.2019, a conferma della stabilità del principio. Su tale base, il Collegio rileva che il giudice di merito si era limitato ad affermare che la frase non aveva turbato la libertà psichica della persona offesa.
Tale affermazione, però, risulta meramente assertiva e appare contraddetta dalle stesse circostanze ritenute incontestate dal giudice di pace: i rapporti tra le parti erano sempre stati tesi e l’imputato aveva proferito la minaccia in evidenti condizioni di rabbia. Entrambe le circostanze — osserva la Corte — rafforzavano in concreto l’efficacia intimidatoria di una frase già in astratto idonea a incidere sulla libertà psichica della vittima.
La Corte evidenzia inoltre che il ricorrente lamentava la mancata valutazione di ulteriori circostanze rilevanti, documentate con l’allegazione del verbale dell’udienza nel corso della quale era stata escussa la vittima: l’imputato aveva proferito la minaccia dopo avere inseguito e tentato di tamponare l’auto a bordo della quale si trovava la persona offesa. Il giudice di merito, pertanto, ha trascurato dichiarazioni della vittima che assumevano indubbio rilievo nelle valutazioni relative all’idoneità della condotta a incidere sulla sua libertà psichica.
La sentenza impugnata è stata dunque annullata con rinvio per un nuovo giudizio al Giudice di pace di Chieti, in diversa persona fisica, essendo la sua motivazione contraddittoria e basata su mere asserzioni prive di efficacia dimostrativa.
Nota della Redazione
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