Rifiuto di atti d’ufficio omissivo è reato istantaneo: prescrizione dall’assunzione della carica (Cass. pen. Sez. VI n. 7105 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di rifiuto di atti di ufficio di cui all’art. 328, primo comma, cod. pen. è reato omissivo a consumazione istantanea, configurabile anche in forma implicita per semplice inerzia del pubblico ufficiale. La consumazione coincide con il momento in cui l’atto doveva essere compiuto senza ritardo, sicché non assume rilievo la protrazione dell’inerzia né la persistenza dell’interesse del privato al compimento dell’atto anche tardivo. Le sollecitazioni del singolo non delimitano la permanenza del reato e non spostano la decorrenza del termine di prescrizione, ancorata al sorgere dell’obbligo di provvedere. Trattandosi di reato di pericolo e non di danno, la sua configurabilità presuppone una situazione oggettiva di urgenza e di pericolo per i beni di valore primario tutelati dalla norma.

Il Fatto

La parte civile ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, riformando la decisione di primo grado, ha riqualificato i fatti ai sensi dell’art. 328, primo comma, cod. pen. e ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, revocando le statuizioni civili.

Il ricorrente sostiene che il reato debba essere qualificato come permanente, con cessazione solo al termine del mandato del pubblico ufficiale, e che le reiterate diffide rivolte al sindaco dimostrino la persistenza dell’interesse al compimento dell’atto dovuto, con conseguente esclusione della prescrizione alla data della sentenza di primo grado.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione centrale della natura del reato di rifiuto di atti di ufficio e del momento di decorrenza del termine prescrizionale. Il ricorso, pur ammissibile in astratto perché diretto a contestare la declaratoria di prescrizione, si risolve in una rilettura delle circostanze di fatto già disattese in appello.

I giudici di merito hanno ricondotto la fattispecie alla consumazione istantanea, applicando l’indirizzo secondo cui, nei casi di cui all’art. 328, primo comma, cod. pen., anche la semplice inerzia rispetto a un’attività che per legge deve essere compiuta senza ritardo integra il rifiuto implicito, senza necessità di richiesta della parte interessata né di manifestazione formale di volontà (Sez. VI n. 10051 del 2012, Nolé).

La Corte ribadisce che l’atto dovuto per ragioni di giustizia, igiene, sanità o sicurezza pubblica trova nella legge la fonte dell’obbligo del pubblico ufficiale di provvedere senza ritardo, non essendo ancorato alla domanda del singolo. Di qui l’irrilevanza delle sollecitazioni ai fini del calcolo della prescrizione, con decorrenza del termine dall’assunzione della carica.

La censura della parte civile trascura il presupposto essenziale della fattispecie: la sussistenza di una situazione oggettiva di pericolo e di urgenza che imponga il compimento dell’atto a prescindere dalla richiesta. È proprio su tale presupposto che la Corte di appello ha espresso dubbi, emergendo dal sopralluogo della Asl del settembre 2016 un quadro non emergenziale.

Richiamando Sez. VI n. 10137 del 1998, Fusco, la Corte conferma che l’omissione, pur potendo essere di breve o lunga durata, non incide sulla configurabilità e sulla sussistenza del reato, rilevando la durata solo ai fini del trattamento sanzionatorio. Il reato integra una fattispecie di pericolo, non di danno. Correttamente, dunque, i giudici di appello hanno ancorato la decorrenza all’assunzione della carica o alla conoscenza diretta della situazione, e ritenuto maturata la prescrizione prima della sentenza di primo grado. Il ricorso è inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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