Dolo specifico di evasione non può desumersi dalla sola carica sociale (Cass. pen. Sez. III n. 11961 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000 è a dolo specifico e si consuma al momento della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione. Il dolo di evasione non può essere desunto dalla mera qualifica formale di amministratore di diritto o di fatto, né dal vantaggio economico potenzialmente ritraibile dall’omissione: esso richiede un quid pluris rispetto alla consapevolezza dell’entità dell’imposta non dichiarata, che attiene al solo dolo generico. Deve essere ripudiato il metodo di accertamento che si risolve nell’affermazione del dolus in re ipsa. Il giudice di merito deve indicare gli elementi dai quali desumere la finalizzazione dell’omissione all’evasione, quali il mancato pagamento postumo dell’imposta, la reiterazione pluriennale dell’omissione o il disinteresse verso le richieste e le verifiche tributarie.

Il Fatto

Due coniugi, legali rappresentanti e gestori di fatto di un’associazione sportiva dilettantistica, sono stati condannati in primo grado dal giudice per l’udienza preliminare per il reato di omessa dichiarazione di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. e art. 5 d.lgs. n. 74/2000. La Corte di appello ha confermato la condanna.

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, censurando, in particolare, la motivazione sulla sussistenza dell’elemento soggettivo. La questione centrale attiene alla possibilità di desumere il dolo specifico di evasione dal ruolo formale rivestito nell’ente e dal rapporto di coniugio.

La Motivazione della Corte

La Sezione III esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, entrambi incentrati sull’elemento soggettivo del reato. La Corte territoriale aveva ritenuto sussistente il dolo sul presupposto che gli imputati, in quanto amministratori di diritto e di fatto, gestivano consapevolmente l’associazione e traevano diretto vantaggio dall’evasione fiscale.

La Cassazione rileva che un tale percorso argomentativo resta sul piano della materialità della condotta, mai contestata, senza offrire adeguata motivazione della asserita consapevolezza e volontà dell’illecito vantaggio economico. Il possesso della carica e la gestione di fatto dell’ente valgono a fondare l’attribuibilità oggettiva dell’omissione, non il dolo specifico.

Richiamando la Sez. 3, n. 44170 del 04/07/2023 (dep. 03/11/2023), Rv. 285221-01, la Corte ribadisce che il dolo di evasione qualifica la condotta sul piano penale e presuppone la consapevolezza dell’ammontare delle imposte evase. Tale consapevolezza, tuttavia, integra al più un addebito a titolo di dolo generico, poiché l’entità dell’imposta costituisce solo uno degli elementi del fatto tipico. Il dolo specifico richiede un quid pluris: la finalizzazione dell’omissione all’evasione.

Il dato quantitativo può essere valorizzato insieme ad altri elementi — il mancato pagamento postumo, la reiterazione per più annualità d’imposta, il disinteresse verso le richieste e le verifiche tributarie — dai quali desumere la finalità evasiva. La Corte afferma con nettezza il rifiuto di ogni metodo di accertamento che sfoci in un dolus in re ipsa.

Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. I motivi sul dolo si rivelano assorbenti di ogni altra questione posta con i restanti motivi.

Nota della Redazione

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