Responsabilità sanitaria struttura per fatto medico non dipendente e franchigia (Cass. civ. Sez. III n. 11882 del 06.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’assicurazione della responsabilità civile dell’ospedale per i danni causati ai pazienti, l’estensione del rischio assicurato va determinata esclusivamente in base alle pattuizioni delle parti, non in base alla qualificazione dogmatica della responsabilità dell’assicurato. La circostanza che la responsabilità dell’ospedale per il fatto del medico possa essere configurata come responsabilità per fatto proprio, ai sensi dell’art. 1228 c.c., piuttosto che per fatto altrui, resta priva di rilievo quando la polizza ancori l’operatività della garanzia a un elemento oggettivo, individuato nella derivazione del danno dalla responsabilità personale di un medico non dipendente della struttura. In tale ipotesi la franchigia contrattualmente prevista per il rischio da medico non dipendente si applica in ogni caso, indipendentemente dalla qualificazione della responsabilità dell’assicurato.

Il Fatto

Un paziente fu sottoposto presso una clinica privata a un intervento di artroprotesi, eseguito da un chirurgo non dipendente della struttura. In conseguenza dell’intervento riportò una copiosa emorragia e la lesione del nervo sciatico popliteo. Il paziente convenne in giudizio il chirurgo e la clinica, la quale chiamò in causa gli assicuratori della propria responsabilità civile per essere manlevata.

Il Tribunale di Ascoli Piceno accertò la responsabilità del medico e condannò in solido i due assicuratori al risarcimento. La Corte d’appello di Ancona escluse l’obbligo indennitario degli assicuratori della clinica, sul rilievo che il danno era stato causato da un medico non dipendente e che il suo importo era inferiore alla franchigia di euro 500.000 prevista dalla polizza per tale rischio. La clinica ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1228, 1299 e 2055 c.c., sostenendo che la responsabilità dell’ospedale per il fatto del medico costituisce responsabilità per fatto proprio, coperta dalla polizza senza franchigia, e che pertanto almeno per metà del danno avrebbe avuto diritto alla manleva.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per estraneità alla ratio decidendi. La sentenza impugnata aveva escluso il diritto alla manleva sul presupposto che la domanda non fosse stata proposta: la clinica aveva formulato nei confronti degli assicuratori una sola richiesta di garanzia, limitata ai danni non riconducibili alla condotta del chirurgo. Il giudice d’appello, quindi, non doveva affrontare il tema dell’estensione della copertura, perché la condanna riguardava proprio il danno per il quale la garantita aveva ammesso l’assenza di copertura.

Il motivo è risultato inammissibile anche per novità. La domanda originaria non era stata modificata, non essendo stata depositata la memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., né era stata riproposta in appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c.. La ricorrente ha invocato il mutamento imprevisto di giurisprudenza determinato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 28897 del 2019, sul regresso tra condebitori. La Corte ha replicato che il c.d. overruling legittima la rimessione in termini solo quando investe norme processuali, non principi di diritto sostanziale, come nel caso di specie.

Nel merito la Corte ha osservato che l’estensione del rischio assicurato va stabilita in base alle pattuizioni contrattuali. L’art. 7.2, lettera (n), delle condizioni generali escludeva dalla copertura i danni derivanti dalla responsabilità personale dei medici in libera prestazione se non dopo l’applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di euro 500.000, di cui all’art. 10, lettera C. La garanzia, dunque, dipendeva non da criteri astratti, ma dal dato oggettivo della derivazione del danno dalla responsabilità personale del medico non dipendente: la qualificazione della responsabilità non avrebbe mutato l’applicazione della franchigia.

Il secondo motivo, con cui si è dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per erronea interpretazione del petitum, è stato dichiarato manifestamente infondato: dagli atti di causa non solo non emergeva alcuna domanda di manleva per i danni causati dal medico, ma si ammetteva il contrario. Il ricorso principale è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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