Inammissibile il ricorso all’Arbitro Assicurativo che non quantifichi il danno (Arbitro Assicurativo n. 768 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Assicurativo è inammissibile allorché la domanda sia priva degli elementi essenziali di cui all’art. 9, comma 1, lett. h), del decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 6 novembre 2024, n. 215, quale l’individuazione del bene della vita richiesto. La mera contestazione del diniego di risarcimento e la richiesta di accertamento della responsabilità del conducente del veicolo assicurato non integrano gli estremi di una domanda determinate, ove il danno di cui si invoca la liquidazione non sia né individuato né quantificato. L’indeterminatezza del petitum mediato impedisce altresì al Collegio di apprezzare la sussistenza della propria competenza per valore, come determinata dall’art. 3, comma 4, del medesimo decreto.

Il Fatto

Il ricorrente conveniva in giudizio l’impresa di assicurazione, contestando il diniego di risarcimento opposto in relazione a un sinistro stradale. A suo dire, l’evento doveva qualificarsi come “tamponamento indotto”, imputabile alla condotta del conducente del veicolo assicurato presso la resistente, il quale, distrattosi seguendo il navigatore, avrebbe rallentato e arrestato la marcia, tentando una manovra di cambio di direzione in un tratto non consentito. A supporto della ricostruzione, il ricorrente produceva le fotografie allegate al verbale della polizia municipale.

L’impresa resisteva, eccependo l’estraneità del proprio assicurato al sinistro, come risultante dal verbale delle Autorità, e attribuendo la responsabilità esclusiva al ricorrente per mancato rispetto della distanza di sicurezza. Il ricorrente ribadiva la tesi del tamponamento indotto, insistendo per l’accertamento della responsabilità, esclusiva o prevalente, del veicolo assicurato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato d’ufficio la questione della determinatezza della domanda, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. h), del decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 6 novembre 2024, n. 215, che sanziona con l’inammissibilità il ricorso privo dell’indicazione degli elementi essenziali, quali l’oggetto, il contratto di assicurazione, la domanda e l’esposizione dei fatti.

La domanda del ricorrente, pur articolata nella contestazione del diniego e nella richiesta di accertamento della responsabilità del conducente del veicolo assicurato, è stata ritenuta generica e, soprattutto, priva di elementi essenziali per l’individuazione del bene della vita richiesto. Il petitum mediato, ossia il danno di cui si chiede la liquidazione, non è risultato né individuato né quantificato, con conseguente impossibilità per il Collegio di apprezzare la sussistenza della propria competenza per valore ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto.

La pronuncia si pone in continuità con un precedente dell’Arbitro Assicurativo, richiamato a supporto della soluzione adottata. L’inammissibilità è stata pertanto dichiarata, assorbendo ogni altra questione, ivi incluse le doglianze relative al merito della vicenda e alla ricostruzione della dinamica del sinistro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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