Polizze index linked: causa finanziaria e nullità per assenza del contratto quadro (Cass. civ. Sez. III n. 11387 del 30.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle polizze vita a contenuto finanziario del tipo index linked e unit linked, la qualificazione del negozio come contratto di investimento, anziché come assicurazione sulla vita ex art. 1882 cod. civ., si fonda sul criterio del trasferimento del rischio. Quando la compagnia non garantisce la conservazione del capitale né rendimenti minimi e l’indennizzo in caso di morte è irrisorio o trascurabile, il rischio di performance grava interamente sull’investitore-assicurato e la causa finanziaria prevale su quella demografico-previdenziale. A tale polizza si applicano, ratione temporis, l’art. 25-bis del d.lgs. n. 58/1998 e gli artt. 21 e 23 T.U.F., con conseguente nullità del contratto privo del prescritto contratto quadro scritto e obbligo restitutorio del premio versato.

Il Fatto

Nell’ottobre 2007 il risparmiatore stipulò, su proposta di un intermediario bancario, una polizza vita denominata index linked con premio unico e scadenza prefissata. Promittente era una compagnia assicurativa, rimasta poi estranea al giudizio di legittimità.

Nel 2013 l’investitore agì in giudizio chiedendo la nullità del contratto per difetto di forma e mancata sottoscrizione del contratto quadro, in via gradata l’annullamento per dolo o errore essenziale, con condanna alla restituzione del premio. Il Tribunale accolse la domanda. La Corte d’appello rigettò l’appello congiunto di compagnia e banca, ravvisando nel negozio una causa prevalentemente finanziaria. La compagnia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi tre motivi, per connessione delle questioni, e li dichiara infondati. Il thema decidendum attiene alla qualificazione della polizza e alla fonte regolatrice del rapporto.

Quanto alla qualificazione, la Corte richiama il criterio discretivo già elaborato dalla propria giurisprudenza (Cass. n. 29583 del 2021; Cass. n. 2922 del 2024): nelle polizze linked la componente finanziaria è preponderante rispetto a quella demografico-previdenziale tipica delle assicurazioni tradizionali, poiché la compagnia non garantisce la restituzione del capitale. La qualificazione operata dal giudice di merito è conforme a diritto, rientrando nel sindacato di legittimità solo la sussunzione della fattispecie concreta in quella legale.

La Corte precisa che un indennizzo in caso di morte irrisorio o trascurabile (così Cass. n. 3785 del 2024, Cass. n. 22008 del 2023) e la possibilità di perdere il capitale (Cass. n. 22961 del 2023) costituiscono indici sintomatici della natura finanziaria dell’operazione. Più elevato è il rischio finanziario trasferito sull’assicurato, più ridotto è il rischio demografico dell’assicuratore, che deve tradursi in un indennizzo di reale utilità (Cass. n. 21022 del 2024).

Nel caso di specie la Corte territoriale, con argomentazione coerente, ha ritenuto la prevalenza della causa finanziaria sulla base della minima entità del rischio assunto dall’assicuratore in caso di morte, facendo buon governo dei principi enunciati.

Quanto alla disciplina applicabile, la Corte ritiene infondata la censura sull’inapplicabilità ratione temporis del T.U.F. Il contratto è stato stipulato nell’ottobre 2007, dopo il 1° luglio 2007, data di integrale applicabilità del d.lgs. n. 303 del 2006 ai prodotti finanziari emessi da imprese assicurative. Gli artt. 21 e 23 T.U.F., richiamati dall’art. 25-bis, sono applicabili ai contratti conclusi dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del medesimo decreto. Ne deriva la nullità della polizza priva del contratto quadro scritto.

Il quarto motivo, sulla asserita contraddittorietà tra dichiarata nullità e attribuzione delle utilità, è dichiarato infondato: la restituzione del premio è coerente conseguenza della nullità. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *