Inammissibili i motivi di ricorso avverso patteggiamento non rientranti nell’art. 448 (Cass. pen. Sez. V n. 1053 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità avverso la sentenza di patteggiamento, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La deduzione dell’erronea qualificazione del fatto è ammissibile nei soli casi di errore manifesto, restando inammissibili gli errori valutativi in diritto che non emergano con immediatezza dal testo del provvedimento. Non è ammissibile, per difetto di previsione normativa, il motivo che censuri il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, non rientrando tale causa di non punibilità tra le ipotesi di immediato proscioglimento rilevanti ai sensi dell’art. 125 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari applicava, su richiesta concordata con il pubblico ministero, la pena nei confronti di due imputati tratti a giudizio immediato per due fatti di furto in abitazione. Avverso la sentenza di patteggiamento i due proponevano distinti ricorsi per cassazione, a firma dei rispettivi difensori di fiducia.
Il ricorso del primo ricorrente articolava tre motivi: violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto, con riguardo alla riconosciuta aggravante della violenza sulle cose; violazione dell’art. 127 cod. proc. pen. per non avere il giudice consentito alla difesa di argomentare; violazione di legge per il mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. Il ricorso del secondo ricorrente lamentava, con unico motivo, vizio di motivazione sul vaglio di congruità della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara entrambi i ricorsi inammissibili. Quanto al ricorso del secondo imputato, il Collegio osserva che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. consente alle parti di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento esclusivamente per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La norma, introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai procedimenti nei quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017, come nel caso esaminato: il motivo sulla congruità della pena resta quindi estraneo al perimetro dei vizi deducibili.
Sul motivo del primo ricorrente relativo alla qualificazione giuridica, la Corte richiama i propri insegnamenti secondo cui la deduzione dell’erronea qualificazione del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità degli errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. Vengono citate le decisioni Sez. V n. 33145 del 2020, Sez. VI n. 25617 del 2020, Sez. III n. 3150 del 2019 e Sez. I n. 15553 del 2018. La verifica di osservanza dell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. va condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione e dei motivi dedotti. L’orientamento già vigente prima della riforma esigeva che la qualificazione fosse palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione (Sez. VII n. 39600 del 2015).
Il secondo motivo, sulla pretesa compressione delle prerogative difensive, è giudicato generico e smentito dagli atti, dai quali risulta la presenza del difensore e la concordata definizione della pena con il pubblico ministero. Il terzo motivo, sul mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché la particolare tenuità del fatto non rientra tra le ipotesi di immediato proscioglimento rilevanti ai sensi dell’art. 125 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia di accoglimento della richiesta di patteggiamento, come affermato da Sez. IV n. 9204 del 2018 e Sez. IV n. 43874 del 2016. La diversa pronuncia richiamata nel ricorso, oltre a non essere stata resa dalla quinta sezione, non attiene al tema.
All’inammissibilità consegue la condanna di ciascun ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in ragione dei motivi che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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