Riesame: obbligo di motivare sul sequestro impeditivo dei beni sociali (Cass. pen. Sez. III n. 7514 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Tribunale del riesame che, decidendo sulla richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, confermi il provvedimento sotto il profilo della gravità indiziaria e del periculum in mora è tenuto a motivare specificamente in ordine all’eventuale annullamento delle statuizioni relative al sequestro preventivo impeditivo dei beni riconducibili alla società. L’applicazione del criterio di determinazione del profitto confiscabile nei confronti del singolo concorrente, con esclusione di ogni forma di solidarietà passiva, non esonera il giudice dall’obbligo di pronunciarsi sulla diversa funzione del sequestro impeditivo, che non è finalizzato alla confisca ma alla prevenzione della protrazione del reato. La totale assenza di motivazione su tale autonoma statuizione integra il vizio deducibile in cassazione e impone l’annullamento con rinvio del provvedimento.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto, nei confronti di un indagato, il sequestro preventivo a fini di confisca fino a concorrenza di una somma determinata, oltre al sequestro, ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., del deposito di stoccaggio di prodotto energetico riconducibile a una società, in vista del pericolo di rinnovata commercializzazione con evasione di accise e IVA.
L’indagato proponeva riesame, in proprio e quale legale rappresentante della società, chiedendo la restituzione anche di cisterne, carburante ed erogatori aziendali. Il Tribunale del riesame, accogliendo parzialmente l’istanza, riduceva il quantum del sequestro per il profitto e annullava nel resto il decreto. Il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione lamentando la mancanza di motivazione in relazione al sequestro impeditivo dei beni sociali.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’esame del decreto genetico, dal quale risulta che il sequestro era stato disposto su duplice e autonoma base: da un lato, ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., per la confisca obbligatoria del profitto del reato a carico di tutti gli indagati; dall’altro, ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., quale sequestro impeditivo del deposito di stoccaggio riconducibile alla società.
La riduzione del quantum operata dal Tribunale del riesame trovava fondamento nell’applicazione del principio delle Sezioni Unite del 26 settembre 2024, secondo cui, esclusa ogni forma di solidarità passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito, con accertamento da svolgersi nel contraddittorio tra le parti.
La Corte rileva però che tale criterio riguarda esclusivamente il sequestro finalizzato alla confisca del profitto e non esaurisce la disamina della posizione dei beni sociali. Il Tribunale del riesame, pur avendo confermato il decreto sotto il profilo della gravità indiziaria e del periculum in mora, ha annullato tutte le statuizioni ulteriori senza alcuna motivazione, omettendo di pronunciarsi sul sequestro preventivo impeditivo del deposito di stoccaggio.
La Corte sottolinea che l’istanza di riesame era stata proposta sia dall’indagato in proprio sia quale legale rappresentante della società, con specifica richiesta di restituzione dei beni aziendali: la posizione della società risultava quindi ritualmente devoluta al Tribunale e imponeva una motivazione dedicata. Assente ogni argomentazione sul punto, coglie nel segno il ricorso del Procuratore della Repubblica. L’ordinanza viene pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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