Revoca ordine demolizione per interesse condannato e titolo sanatoria (Cass. pen. Sez. III n. 12520 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati edilizi, dopo l’acquisizione dell’opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, il condannato è privo di interesse a chiedere la revoca dell’ordine di demolizione, essendo legittimato solo a domandarla per provvedere spontaneamente all’esecuzione a proprie spese. Il sindacato del giudice penale sul titolo abilitativo non è disapplicazione dell’atto amministrativo, ma doverosa verifica dell’integrazione della fattispecie penale, da esercitarsi anche sui provvedimenti di sanatoria. Il rilascio postumo del permesso di costruire in sanatoria, in assenza di valida autorizzazione paesaggistica, non ha efficacia sanante, neppure in relazione al solo profilo urbanistico dell’intervento.
Il Fatto
Il ricorrente propone incidente di esecuzione chiedendo la revoca dell’ingiunzione a demolire opere edili site in area vincolata, emessa a seguito di condanna per reato urbanistico. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigetta l’istanza. Viene dedotta la sopravvenienza di un permesso in sanatoria e del parere paesaggistico favorevole, quindi l’avvenuta regolarizzazione.
Il ricorso censura la disapplicazione degli atti amministrativi da parte del giudice penale e invoca l’art. 9-bis d.P.R. 380/2001, sostenendo che l’immobile verserebbe in stato legittimo. La questione è se il titolo in sanatoria sopravvenuto incida sull’ordine di demolizione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto rileva che l’immobile risulta già acquisito al patrimonio immobiliare del Comune. Il ricorrente non contesta tale circostanza. Pertanto, quale terzo estraneo alle vicende giuridiche del bene, egli non era più legittimato a chiedere la revoca, se non per procedere alla demolizione a proprie cure e spese, evenienza non dedotta. Sul punto richiama la giurisprudenza della Sezione, ferma nel ritenere che il procedimento amministrativo sanzionatorio abbia ormai come unico esito obbligato la demolizione a spese del responsabile.
Nel merito, la Corte ribadisce che il sindacato sul titolo edilizio non integra esercizio del potere di disapplicazione, ma doverosa verifica dell’integrazione della fattispecie penale. Tale controllo va svolto anche sui provvedimenti di sanatoria, poiché il mancato effetto estintivo non deriva da una illegittimità del titolo, ma dall’accertamento dell’inesistenza dei presupposti dell’estinzione. Nel giudizio di esecuzione, precisa, il rilascio del titolo conseguente a condono o sanatoria non determina la revoca automatica dell’ordine di demolizione.
La Corte conferma che nel caso concreto non era consentito il ricorso alla sanatoria paesaggistica ex art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004, limitata alle ipotesi in cui l’abuso non abbia creato superfici o volumi. L’autorizzazione paesaggistica, secondo l’art. 146, comma 4, d.lgs. 42/2004, è atto autonomo e presupposto del permesso di costruire e non può essere rilasciata in sanatoria dopo la realizzazione degli interventi, salvo gli abusi minori. Tale preclusione impedisce anche la sanatoria urbanistica ex art. 36 d.P.R. 380/2001.
Quanto all’art. 36-bis d.P.R. 380/2001, introdotto dal d.l. n. 69/2024 convertito dalla legge n. 105 del 2024, la Corte ne esclude l’applicazione retroattiva alle istanze anteriori, difettando una disciplina transitoria, e ne delimita comunque l’ambito alle difformità parziali. Nel caso, l’acquisizione al patrimonio comunale già intercorsa preclude l’applicazione delle norme richiamate.
Da ultimo, il certificato di stato legittimo ex art. 9-bis d.P.R. 380/2001 è documento formale attestante la conformità urbanistica, ma non ha valore vincolante per l’autorità giudiziaria. All’inammissibilità conseguono le spese e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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