Esecuzione giudicato civile contratti a termine e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1185 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato l’abusiva reiterazione di contratti a termine e condannato l’amministrazione al risarcimento del danno. L’azione presuppone la notificazione del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta, al quale riconosce ampia facoltà di delega a qualunque soggetto idoneo, anche estraneo al proprio ufficio. L’esercizio del potere commissariale non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni interne del delegato. La reiterazione seriale dell’inottemperanza giustifica la segnalazione alla Corte dei Conti per i profili di danno erariale.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato l’abusiva reiterazione, oltre il termine di trentasei mesi, dei contratti a tempo determinato intercorsi con il Ministero dell’istruzione e del merito e aveva condannato l’amministrazione al risarcimento del danno pari a quattro mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi legali. La sentenza non era stata impugnata ed era passata in giudicato.
Il ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi, e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato i presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023. Il titolo è stato notificato a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione, stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non risultava contestata l’omissione dell’ottemperanza al giudicato.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Capo del Dipartimento competente, con facoltà di delegare l’incarico ad altro dirigente o funzionario.
Il Collegio ha precisato che l’esercizio del potere commissariale non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni del delegato, potendo essere nominato commissario qualunque soggetto pubblico, o anche privato, con competenze adeguate. La delega può essere disposta a favore di soggetti di altro Dipartimento o Direzione generale, a prescindere dai rapporti gerarchici, per evitare che il riparto interno delle competenze diventi ulteriore motivo di ritardo. Il commissario può impiegare i capitoli di spesa destinati allo scopo o altri disponibili, e se necessario fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.
Le spese sono poste a carico del Ministero, liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014 e ridotte per l’obiettiva semplicità dell’attività difensiva, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Rilevata infine la serialità del contenzioso per abusiva reiterazione di contratti a termine a danno del personale docente, con condanne rimaste inottemperate, il Collegio ha disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio.
Nota della Redazione
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