L’inidoneità di un’area non equivale a divieto assoluto di realizzare impianti FER (TAR Sardegna n. 431 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’individuazione di un’area come non idonea all’installazione di impianti a fonti rinnovabili non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione. La non idoneità non legittima l’Amministrazione a dichiarare l’improcedibilità di un’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, ma impone la verifica in concreto della fattibilità del progetto nell’ambito del procedimento amministrativo. È illegittimo il provvedimento che, applicando una disposizione regionale dichiarata incostituzionale, faccia discendere dall’inidoneità dell’area la conseguenza dell’assoluta irrealizzabilità dell’intervento. L’effetto conformativo dell’annullamento comporta l’obbligo di riavviare il procedimento interrotto, da concludersi entro il termine assegnato.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato istanza per l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (screening VIA) per un progetto di impianto fotovoltaico sito in area agricola. Con la nota impugnata, l’Amministrazione regionale aveva comunicato l’improcedibilità dell’istanza, ritenendo l’intervento ricadente in area qualificata come non idonea dall’Allegato A della legge regionale n. 20 del 2024, con conseguente applicazione del divieto di realizzazione previsto dall’art. 1, comma 5, della medesima legge.
La società aveva impugnato il provvedimento, deducendo l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale per contrasto con i principi fondamentali della materia, nonché la contrarietà al diritto euro-unitario e l’illegittimità derivata del decreto ministeriale che consentiva alle Regioni di individuare aree non idonee.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, cogliendo in via assorbente la censura relativa all’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della legge regionale n. 20 del 2024. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025, ha dichiarato l’incostituzionalità di tale disposizione per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost., in relazione ai principi di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili e all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021.
Il giudice delle leggi ha chiarito che il potere regionale di individuare le aree non idonee non può tradursi in un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione degli impianti. Tale assetto è funzionale a scongiurare il rischio che gli organi politici regionali ricorrano allo “strappo legislativo” per ostacolare la realizzazione di impianti sui rispettivi territori, in palese contrasto con l’esigenza prioritaria di sviluppo delle energie rinnovabili.
Da tale principio il TAR ha desunto che la non idoneità dell’area non può determinare l’adozione di un provvedimento definitivo di improcedibilità dell’istanza. Essendo stata la disposizione regionale espunta con efficacia ex tunc dall’ordinamento, i provvedimenti impugnati risultano illegittimi, poiché l’Amministrazione non può far discendere dall’inidoneità dell’area la conseguenza dell’assoluta irrealizzabilità del progetto. La fattibilità dell’intervento deve essere verificata in concreto nel procedimento amministrativo, senza automatismi, pur non potendo ricorrere alla procedura semplificata applicabile agli impianti su aree idonee.
Il Collegio ha inoltre escluso che possa trovare ingresso nel giudizio la normativa sopravvenuta, non costituendo parametro valutato nel procedimento impugnato, e ha rimesso la relativa questione alla fase di riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione. In accoglimento del ricorso, il Tribunale ha annullato i provvedimenti impugnati, ordinando alla Regione di riavviare il procedimento sull’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, da concludersi entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione della sentenza.
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Nota della Redazione
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