Reati tributari: le somme destinate all’imposta e rimaste sui conti sono confiscabili in via diretta; spetta alla difesa provare l’incapienza al momento del reato (Cass. pen. 27072/2026)
Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 27072/2026 (deposito 2026) – Sequestro preventivo e confisca diretta del profitto dei reati tributari dichiarativi tra risparmio di spesa relativo e assoluto.
Il principio di diritto
Nei reati tributari dichiarativi il profitto consiste nel risparmio di spesa: quando il patrimonio dell’obbligato e’ capiente (risparmio di spesa relativo), le somme che avrebbero dovuto essere destinate al pagamento dell’imposta e rimaste giacenti sui conti sino all’apprensione giudiziale sono confiscabili in via diretta, quale porzione direttamente collegata al reato, pur confuse con altre poste per la fungibilita’ del denaro. Provata dall’accusa – anche in via inferenziale, dalla giacenza al momento del sequestro – la disponibilità delle risorse al tempo di consumazione del reato, spetta alla difesa, in forza del principio di vicinanza della prova, allegare l’incapienza a quella data o la provenienza lecita e non collegata al reato degli accrediti successivi.
Il fatto
Nell’ambito di un procedimento per i reati di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 (omessa dichiarazione IVA, annualità 2013-2018) a carico degli amministratori di una società, il Tribunale di Lecco, quale giudice dell’appello cautelare reale, respingeva l’appello avverso il diniego di revoca del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, di somme (oltre 10 milioni di euro) giacenti sui conti della società, qualificate come profitto dei reati. La società ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e l’inversione dell’onere della prova sulla derivazione diretta delle somme dal reato, alla luce dei principi delle Sezioni Unite ‘Massini’.
La motivazione
Il ricorso e’ infondato. Il ricorso avverso i provvedimenti in materia di sequestro e’ ammesso solo per violazione di legge, in cui rientra il vizio di motivazione soltanto se questa e’ mancante o meramente apparente. Nella specie l’ordinanza non e’ apparente: la qualificazione del risparmio di spesa come ‘relativo’ e’ frutto di un ragionamento inferenziale che, da dati processuali non contestati (giacenza dei fondi sui conti al momento del sequestro) e da una regola d’esperienza, desume la disponibilità delle risorse al tempo di consumazione dei reati; l’addossamento alla difesa dell’onere di allegare l’incapienza a quella data o la provenienza lecita degli accrediti successivi trova fondamento nel principio di vicinanza della prova. La Corte si colloca nel solco dell’elaborazione (Cass. n. 30534/2025 e n. 6287/2026) che adegua i principi delle Sezioni Unite Massini alle peculiarita’ dei reati tributari dichiarativi, distinguendo il risparmio di spesa relativo (confisca diretta possibile) da quello assoluto (per assenza in rerum natura del bene, non confiscabile in via diretta). Gli estratti conto relativi al 2023 non incidono, non rivelando la consistenza dei conti al tempus commissi delicti, ne’ rileva il trasferimento di fondi all’estero, genericamente allegato.
Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese processuali.
Implicazioni pratiche
Nei reati tributari dichiarativi, la confisca diretta del profitto (e il sequestro prodromico) e’ possibile quando il risparmio di spesa e’ ‘relativo’: le somme destinate all’imposta e rimaste sui conti fino all’apprensione restano confiscabili in via diretta, pur confuse con altra liquidita’. Per la difesa e’ decisivo non limitarsi a invocare la fungibilita’ del denaro o i principi Massini in astratto: occorre allegare e documentare, in modo specifico, l’incapienza dei conti al momento della consumazione del reato o la provenienza lecita e tracciabile degli accrediti successivi, in applicazione della vicinanza della prova. Va infine ricordato che avverso i provvedimenti cautelari reali il ricorso e’ ammesso solo per violazione di legge, sicché la censura deve dimostrare una motivazione mancante o apparente, non una lettura alternativa dei fatti.
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