Reato associativo e ruolo del prestanome: dolo e partecipazione (Cass. pen. Sez. VII n. 30832 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di cui all’art. 416 cod. pen. la condotta di chi, assunto il ruolo di prestanome di una società cartiera, assicuri la continuità delle operazioni fraudolente riconducibili al sodalizio, garantendo la sopravvivenza di una delle imprese che ne fanno parte. La partecipazione all’associazione si desume dalla stabilità dell’apporto e dai rapporti con il promotore, non essendo necessaria la frequentazione dei luoghi né la conoscenza personale degli altri sodali. L’elemento soggettivo è integrato anche dal dolo eventuale, desumibile dall’accettazione del rischio connesso all’operato dei gestori reali, tipica del prestanome. Sono inammissibili in sede di legittimità i motivi che, senza indicare specifici travisamenti, sollecitino una rivalutazione delle fonti probatorie.

Il Fatto

La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza dell’11 settembre 2024, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di cui all’art. 416 cod. pen. Il ricorrente era accusato di essersi associato con altri allo scopo di commettere più delitti di dichiarazione fraudolenta e di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di cui agli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000.

Avverso la sentenza di appello il condannato proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, contestando la configurabilità della condotta di partecipazione, la sussistenza dell’elemento soggettivo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la commisurazione della pena.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi riproducono profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti di merito, senza specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.

Il primo e il secondo motivo sono stati ritenuti non consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, e privi dell’indicazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito.

Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che il giudice di merito ha adeguatamente motivato la sussistenza del reato associativo, evidenziando l’ampio numero di operazioni inesistenti riconducibili all’impresa amministrata dall’imputato e la condotta di questi, che aveva assicurato la continuità delle operazioni fraudolente attraverso una cessione di quote mediante trust. Rileva altresì l’intestazione dei documenti di trasporto di altra società amministrata dall’imputato a una compagine con oggetto sociale incongruente, nonché i rapporti con l’amministratore di altre società cartiere, promotore e organizzatore dell’associazione, cointestatario del conto sul quale erano versati gli accrediti delle frodi.

Sul secondo motivo, la Corte ha confermato la deduzione dell’elemento soggettivo dalla stabilità della partecipazione al sodalizio, desumibile dal triennio di amministrazione della società cartiera e dai rapporti con il promotore. Assume rilievo l’accettazione del rischio derivante dall’operato dei gestori reali della società, tipica del prestanome, che fonda il dolo almeno nella forma eventuale.

Il terzo e il quarto motivo, inerenti al trattamento punitivo, sono stati parimenti ritenuti non consentiti: la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la commisurazione della pena sono ricondotte alla medesima valutazione di gravità del fatto, correttamente argomentata con riferimento all’assunzione della carica di prestanome, alla garanzia di sopravvivenza di una delle società del sodalizio e alla protrazione dell’illecito nel tempo. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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